Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Sulla partecipazione al procedimento, sull’eccesso di potere e la tutela del legittimo affidamento le “pillole” del Cnsiglio di Sato
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Alessandro Russo
SULLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, SULL’ECCESSO DI POTERE E LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO LE “PILLOLE” DEL CONSIGLIO DI STATO
Alessandro Russo
Con la sentenza n. 7315 del 31/12/2018 il Consiglio di Stato sez. V ribadisce dei principi in materia di procedure concorsuali che meritano di essere posti nella giusta evidenza.
L’appellante ricorreva contro una decisione del Tar che rigettava il ricorso contro la mancata concessione da parte di un Comune marittimo di un posto barca ad una residente che lo avrebbe ceduto in utilizzo generalizzato ai propri congiunti.
Il Collegio primariamente afferma che il Comune correttamente negava l’assegnazione in considerazione dell’uso strumentale che poi avrebbe fatto il residente del posto di ormeggio in concessione: questi infatti rilasciava ai congiunti una delega generalizzata all’utilizzo dell’imbarcazione, in evidente contrasto con il regolamento comunale, lex specialis, che invece consente a persone diverse dal titolare dell’ormeggio un utilizzo solo sporadico.
Ma, delibando sull’asserita mancata garanzia del contraddittorio procedimentale, il Consiglio di Stato afferma: <<non occorre la comunicazione di avvio con riguardo a procedure concorsuali nei confronti di chi ha formulato domanda di ammissione alla selezione, trattandosi di un procedimento al quale gli interessati hanno chiesto di partecipare e manifestato le proprie preferenze.>>.
In merito al preteso eccesso di potere per la contraddittorietà dell’azione amministrativa, il Collegio invece precisa: <<il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti può configurarsi solo allorché sussista, tra più atti successivi di un medesimo procedimento, un contrasto inconciliabile, tale da far dubitare su quale sia l’effettiva volontà dell’Amministrazione, mentre non sussiste tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardando lo stesso oggetto, siano stati adottati all’esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l’uno dall’altro.>>[1].
Il Collegio specifica anche il perimetro della tutela del legittimo affidamento[2], sostenendo che detto principio, di derivazione eurounitaria[3], mira a tutelare le aspettative ingenerate da precedente atto o comportamento della Pubblica Amministrazione: <<Si tratta di un principio la cui operatività deve, per definizione, essere esclusa in riferimento a separati procedimenti selettivi, atteso che la tutela dell’attendibilità dell’operato si pone in contrasto con le regole della par condicio, che caratterizza ogni procedimento di evidenza pubblica.>>.
Su questi consolidati principi il Consiglio di Stato rigetta il ricorso.
6 febbraio 2019
[1] Cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. V nn. 806/2018 e 6338/2011
[2] <<Se il vizio del provvedimento oggetto dell’annullamento è imputabile a negligenza e il beneficiario non ha concorso a determinarlo, né doveva conoscerne l’esistenza, esistono tutti gli elementi per la responsabilità della PA che ritorna sulla propria decisione.>> TRIMARCHI BANFI Annullamento d’ufficio e affidamento del cittadino, 2005
[3] Vedi per tutte Corte di Giustizia causa 201/2002 del 7/1/2004: <<Nel rispetto del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa quale canone giuda per l’esercizio della propria discrezionalità, quanto alla scelta dei mezzi per adempiere al dovere di osservanza del diritto comunitario (…), i membri per revocare o annullare un atto anticomunitario devono passare attraverso la ponderazione degli interessi (quello alla stabilità e l’interesse alla rimozione dell’atto anticomunitario), espressione della certezza del diritto, (…) inclusa tra i principi del diritto comunitario>>
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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