La spesa sanitaria di ricovero protetto non può essere posta a carico del Comune

Tribunale di Vicenza - Sentenza 17 ottobre 2018, n 2082

Servizi Comunali Fiscalità enti locali
di Redazione: Galli Gianluca
06 Febbraio 2019

MASSIMA

Il tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 2489 del 17 ottobre 2018, ha affermato che Il principio di diritto ricavabile dal criterio della prevalenza prevede che, ove accanto alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie (rectius prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria o prestazioni sanitarie a rilevanza sociale), ed in tale valutazione deve farsi riferimento non solo alle terapie in concreto prestate, ma anche a quelle che la struttura avrebbe dovuto prestare, con un giudizio condotto alla stregua del parametro di diligenza professionale, alla luce delle patologie accertate, l’attività va considerata comunque di livello sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dal tipo di patologia del malato (un’inabilità, una disabilità o dipendenza che comporti la necessità di erogazione di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria o, quantomeno, di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale).

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