Approfondimento di Ambrogio Fichera

Il regime amministrativo degli oggetti preziosi

Servizi Comunali Polizia amministrativa
di Fichera Ambrogio
08 Febbraio 2019

Approfondimento di Ambrogio Fichera                                                           

DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

IL REGIME AMMINISTRATIVO DEGLI OGGETTI PREZIOSI

La circolare del Ministero dell’Interno del 26 novembre 2018 e il parere del Consiglio di Stato n. 2180 dell’11 settembre 2018.

Ambrogio Fichera

 

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi ammnistrativi applicabili a determinate attività e procedimenti , ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ha disposto, tra gli altri, anche il regime amministrativo applicabile alla vendita di oggetti preziosi.

Infatti, la voce n. 35 della Tabella A allegata al suddetto decreto prevede tre fattispecie:

  1. la vendita negli esercizi di vicinato,
  2. la vendita nelle medie e grandi strutture,
  3. la vendita nell’ambito di una “attività commerciale già avviata”.

 

A tale proposito, a livello del quadro normativo di riferimento, sono richiamati, da una parte, l’articolo 127 del T.U.L.P.S., concernente la licenza di pubblica sicurezza e, dall’altra, gli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 114/1998, concernenti i titoli abilitativi di competenza del Comune.

La predetta Tabella A, alla voce 35, distingue le seguenti tre casistiche:

  1. la vendita in esercizio di vicinato, per la quale è richiesta la “SCIA

condizionata” (= SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato + Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi);

  1. la vendita in media o grande struttura, per la quale è richiesto il

regime della "autorizzazione/silenzio assenso" (= autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura + autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi);

  1. la vendita in attività commerciale già avviata, per cui è previsto il

regime della "autorizzazione/silenzio assenso" (autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi).

 

 

 

Per quanto riguarda l’iter del procedimento, la voce 65 della Tabella A prevede più specificamente quanto segue: "L’istanza per l’autorizzatone di pubblica sicurezza deve essere presentata al SUA.P, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera a) contestualmente alla SCIA, b) contestualmente all’istanza, c) preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell’attività). La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore. L’attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzatone o del decorso il termine per il silenzio-assenso”.

 

Il Ministero dell’Interno, a seguito di dubbi interpretativi concernenti le tre tipologie procedimentali per la vendita di oggetti preziosi sopra elencate alle quali applicare l’istituto della conferenza dei servizi ha ritenuto opportuno consultare il Consiglio di Stato che si è pronunciato con il parere n. 2180 dell’11 settembre 2018.

Successivamente, lo stesso Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato la Circolare del 26/11/2018 (protocollo 16538).

Preliminarmente il Consiglio di Stato ha evidenziato, che la conferenza di servizi è un modello procedimentale che consente all’Amministrazione procedente di acquisire in un unico contesto i pareri delle altre Amministrazioni portatrici di diversi interessi pubblici, sostanziandosi in uno strumento finalizzato alla semplificazione amministrativa con il quale si può addivenire più celermente e più ponderatamente ad una decisione.

Poi il Collegio distingue tra conferenza di servizi istruttoria, prevista dal primo comma dell’articolo 14 della legge 241 del 1990, che è facoltà e non obbligo convocare da parte dell’Amministrazione procedente quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati e la conferenza di servizi decisoria, disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo 14, che è sempre indetta dall’Amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.

 

Ciò premesso, il Supremo organo Consultivo ha ritenuto nel parere reso che “..solo per la vendita di oggetti preziosi in medie e grandi imprese il regime previsto è articolato su due diversi provvedimenti autorizzatori, provenienti da distinte amministrazioni. L’avvio dell’esercizio commerciale, in tale ipotesi, è subordinato, infatti, al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune e della licenza da parte del Questore”.

In conseguenza di quanto sopra, il Collegio ha ritenuto che la conferenza di servizi debba essere convocata preventivamente nella sola ipotesi di cui alla lettera b) della voce 35, della tabella A allegata al decreto legislativo 222/2016, che contempla la vendita di oggetti preziosi in media o grande struttura. Resta ferma in ogni caso la facoltà dell’Amministrazione procedente di indirla ogni qualvolta, in relazione a specifiche esigenze, lo ritenga utile ed opportuno.

 

La circolare fornisce poi indicazioni applicative finalizzate a garantire “uniformità degli adempimenti procedimentali volti al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 127 TULPS”.

 

  • Vendita di preziosi negli esercizi di vicinato (lettera a):
    l’interessato presenta l’istanza per l’autorizzazione di pubblica sicurezza al SUAP, che la trasmette al Questore, contestualmente alla SCIA per l’avvio dell’esercizio. L’inizio dell’attività è “condizionato” al rilascio della licenza di polizia (si è in presenza di un unico atto amministrativo costituito dall’autorizzazione del Questore, in quanto la SCIA, come anche rappresentato nel parere del Consiglio, è un atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata);
  • Vendita di preziosi in attività commerciali già avviate (lettera c):
    l’istanza per l’autorizzazione di pubblica sicurezza è presentata al SUAP che la trasmette al Questore (anche in questo caso l’unico atto amministrativo è costituito dall’autorizzazione di pubblica sicurezza, al cui rilascio è subordinato il legittimo esercizio dell’attività);
  • Vendita di preziosi nelle medie e grandi strutture (lettera b):
    in questa ultima fattispecie, come anche richiamato dal Consiglio di Stato, si è in presenza di due diversi titoli abilitativi di competenza di amministrazioni diverse (Comune per l’esercizio commerciale e Questura per la vendita di oggetti preziosi):
    il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte del Questore. L’attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio delle predette autorizzazioni o del decorso del termine per il silenzio-assenso (applicabile soltanto all’autorizzazione comunale).

 

La circolare del Ministero evidenzia infine quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere dell’11/09/2018 in materia di “abuso del titolo di poliziaex articolo 10 TULPS. Il Collegio, tenuto conto che la licenza per il commercio di preziosi opera in un settore molto delicato, ritiene giustificata "la massima severità dell’Amministrazione nel riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare dell’autorizzazione, talchè la medesima può essere legittimamente ritirata in applicazione della norma di cui all’art. 10 del TULPS in presenza di circostanze (da indicarsi nel provvedimento sanzionatorio) che ragionevolmente appaiano come sintomi di abuso del titolo di polizia". A tale proposito è importante la precisazione del Consiglio nel senso che l’abuso del titolo in parola, tale da giustificare la revoca della licenza, comprende ogni violazione di legge, regolamenti o di ordini dell’autorità, non solo a prescindere da una sentenza di condanna ma anche indipendentemente dalla qualificazione come reato del comportamento sanzionato.

4 febbraio 2019

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