Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 14 gennaio 2019, n. 615
Servizi Comunali Oneri assicurativi, assistenziali e previdenzialiMASSIMA
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 615 del 14 gennaio 2019, ha affermato che l'architetto dipendente pubblico oltre all’INPS e al contributo integrativo INARCASSA, deve versare pure alla gestione separata INPS, in quanto Il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l’ obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Corte costituzionale – Sentenza n. 94/2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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