Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
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L’inosservanza delle obbligazioni inerenti al rapporto di tesoreria comunale rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti
Servizi Comunali Cause e litiApprofondimento di Eugenio De Carlo
L’inosservanza delle obbligazioni inerenti al rapporto di tesoreria comunale rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti.
Eugenio De Carlo
Nell’ambito di una vicenda giudiziaria relativa alla gestione del servizio di tesoreria comunale che aveva determinato una procedura ingiuntiva riguardante il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, la Corte di Cassazione, sez. Unite civili, con ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1414, ha affermato che rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti le controversie sorta tra P.A. e tesoriere in tema di obbligazioni inerenti al rapporto di tesoreria, con specifico riguardo alla questione del rimborso delle anticipazioni di tesoreria risultanti alla fine della propria gestione.
Ha precisato la Suprema Corte che si verte in tema di contabilità pubblica in presenza di un rapporto di tesoreria comunale e della natura pubblica del denaro gestito dal tesoriere. Infatti, ai sensi del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e dell’art. 103, comma 2, Cost. alla Corte dei Conti spettano sia i giudizi di conto che quelli di responsabilità, che hanno lo scopo di reintegrare l’erario per i danni subiti per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi.
Alla giurisdizione contabile, che nel tempo ha assunto progressivamente una portata generale nei giudizi sui conti e sulle responsabilità di gestione connesse alla materia contabile, spetta, dunque, la verifica dei rapporti di dare – avere tra l’agente contabile e l’Amministrazione comunale nonché del risultato dei rapporti di tesoreria, ricomprendendo anche ad atti e comportamenti – intervenuti nell’ambito di un rapporto gestorio tra l’ente pubblico e l’agente e costituenti violazioni di specifici schemi procedimentali di tipo contabile stabiliti per la regolarità della riscossione di entrate, dell’effettuazione di spese, del rispetto del bilancio (cfr. Cass. Sez. Un., n. 8113/2009; Cass. Sez. Un., n. 1734/2002).
Nello specifico, la pretesa azionata non trovava fondamento in un rapporto contrattuale specifico tra tesoriere uscente e tesoriere entrante, ma in un più ampio rapporto concernente la contabilità dell’ente locale ed interessava il rapporto tra il tesoriere e l’ente locale, riguardando, quindi, la materia contabile in quanto tesa a far valere l’inosservanza di una obbligazione – specificamente quella della restituzione delle somme dovute dal Comune - inerente al rapporto di tesoreria (quest’ultimo, quale rapporto concessorio e non appalto di servizi, avendo ad oggetto il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico ed il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio).
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