Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 5 dicembre 2018, n. 6891
Servizi Comunali Opere pubblicheMASSIMA
Il Consiglio di Stato con la sentenza del 5 dicembre 2018 n. 689, si è occupato della possibilità che la fascia di rispetto cimiteriale venga ridotta per la realizzazione di un campeggio, con alcune unità abitative finalizzate al turismo e di un parcheggio, in particolare ha analizzato l'art. 338, comma 5 del R.d. n. 1256 del 1934, come sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b), l. 1° agosto 2002, n. 166, affermando che il citato articolo prevede deroghe ad iniziativa del Consiglio Comunale, e consente la riduzione, a determinate condizioni, della zona di rispetto per scelta dell’amministrazione: - per la costruzione di nuovi cimiteri o per l’ampliamento di cimiteri esistenti (comma 4); - per la costruzione di opere pubbliche o per un intervento urbanistico, ai fini di ampliamento di edifici preesistenti (ragionevolmente fuori dalla fascia o dentro la fascia ma non abusivi, per esempio per essere stati costruiti prima del vincolo) o per la costruzione di nuovi edifici (comma 5).Sono quindi consentiti, all’interno della zona di rispetto, interventi per edifici esistenti, dentro la fascia (ma non abusivi, per esempio per essere stati costruiti prima del vincolo), cambio di destinazione d’uso ecc. (comma 7). Dall’assolutezza del principio generale (comma 1) e dal carattere stringente ed eccezionale delle deroghe (commi 4, 5 e 7), discende la necessità di un’interpretazione altrettanto restrittiva dell’espressione “interventi urbanistici……per la costruzione di nuovi edifici” presente nel comma 5. La tutela dei molteplici interessi pubblici che il vincolo generale presidia impone che i possibili interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento siano solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di duecento metri. In definitiva la Corte ha affermato che l’intervento progettato nella fascia di rispetto di 200 metri e consistente nella realizzazione di una struttura turistico-ricettiva, non rientra tra quelli per i quali l’eccezione è consentita.
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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