Approfondimento di Eugenio De Carlo

Lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici negli enti locali dopo la legge di bilancio 2019

Servizi Comunali Graduatorie idonei
di De Carlo Eugenio
17 Gennaio 2019

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                              

Lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici negli enti locali dopo la legge di bilancio 2019

Eugenio De Carlo

 

Sino all’approvazione della recente Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, era indubbio nell’ordinamento positivo il principio della “sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, rappresentando quest’ultima modalità di reclutamento “ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione”,  così da richiedere “un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico” (cfr., in termini, Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n.14/2011).

Infatti, l’art. 3, comma 87, L. n. 244/2007 - che aveva aggiunto all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 il comma 5 ter, nel prevedere che le graduatorie concorsuali hanno validità  triennale, decorrenti dalla pubblicazione - da un lato, aveva trasformato, in via legislativa, in ordinario (“a regime”) delle procedure di reclutamento del personale pubblico un istituto che sino ad allora aveva la sua fonte principale nel regolamento generale dei concorsi (DPR 487/1994), e, dall’altro, aveva riferito l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto generale dello “scorrimento”, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.

In relazione alla suddetta disciplina, la giurisprudenza ha ritenuto che, a fronte di una graduatoria valida ed efficace, l’Amministrazione, salvo il caso di posti di nuova istituzione in pianta organica, non può trascurare completamente, a mezzo dell’indizione di nuova procedura concorsuale, le posizioni dei soggetti già selezionati come idonei, quantomeno in carenza di valide ragioni giustificatrici (cfr. ex multis, le sentenze del Tar Lombardia, n. 4073/2008, Tar Lazio, n. 8743/2009 sino alle più recenti del Tar Toscana, n. 412/2018, Tar Lazio, n. 10862/2018, Cons. Stato, Sez. VI,  2019 n. 103/2019).

L‘opzione interpretativa giurisprudenziale è stata a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, potendo l’Amministrazione, solo in via subordinata, procedere all’indizione di nuovi concorsi, in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (cfr., in termini, Cons. Stato, sent. n. 3723/2015).

In questo contesto, allora, sono intervenuti i commi 361-367 della Legge di Bilancio 2019, in base ai quali - ferma restando la durata triennale delle graduatorie dall’approvazione (secondo il comma 361 della legge predetta) o dalla pubblicazione (secondo l’art. 35,  comma  5-ter del d.lgs. n. 165/2001) - le graduatorie dei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, fatto salvo un regime transitorio per la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 con tempistiche e requisiti differenti e articolati.

In particolare, in base alla nuova disciplina, a regime, non sussiste più l'obbligo, per gli enti locali, di attingere alle graduatorie vigenti prima dell'indizione di eventuali nuovi concorsi per i medesimi profili professionali (v., sul punto, il commento al comma 363 contenuto nelle Nota di lettura Anci-IFEL alla Legge di Bilancio 2019).

Detto intervento legislativo, oltre a rovesciare il punto di approdo ordinamentale e giurisprudenziale in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali, lascia aperti diversi dubbi e crea nuove incertezze.

Infatti, venuto meno l’obbligo di scorrimento, c’è da chiedersi se sussista ancora la facoltà, almeno sino alla effettiva attuazione del nuovo sistema di reclutamento previsto dal comma 360 della legge di bilancio (pubblicazione di un decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione da adottarsi entro 2 mesi dall’entrata in vigore della legge sulle modalità semplificate per il reclutamento del personale). Non sarebbe la prima volta, invero, che decreti previsti da leggi dello Stato non vengano mai approvati o che avvengano a distanza di molto tempo rispetto alla scadenza prevista dalla norma che li ha previsti. Al riguardo, si rammenta che, vigente la disciplina antecedente alla Legge 244/2007, la giurisprudenza (v. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4072/2010) aveva ritenuto che le norme riguardanti l’utilizzabilità delle graduatorie e, in particolare, gli artt. 15 d.P.R. n. 487/1994 e 22, comma 8, L. n. 724/1994, attribuivano all’Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, con la finalità di agevolare, in nome del principio di economicità dell’azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all’ordinario concorso ma senza qualificare o differenziare la posizione degli idonei rispetto ad altri dipendenti, che aspirino agli stessi posti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3660/2011).

A fronte di un sistema di semplificazione del reclutamento del personale tutto da sperimentare, allora, quale migliore strumento (rapido, efficace ed economico) poteva esserci se non quello dell’utilizzo delle graduatorie esistenti? Ciò fatta salva l’esigenza d’intervenire normativamente, invece, su aspetti discutibili e criticabili quali quelli a) dell’allungamento temporale, quasi illimitato, della durata delle graduatorie (via via prorogate oltre ogni ragione e buon senso rispetto all’ordinario termine di legge); b) delle modalità (non sempre chiare e trasparenti) di utilizzazione da parte di enti di graduatorie approvate da altre amministrazioni; c) della molteplicità, oltre che gravosità, di adempimenti previsti dalle disposizioni di legge (v., al riguardo, la recente disamina contenuta nella  deliberazione 20 dicembre 2018 n. 548 della Corte dei conti – sez. contr. Veneto) prima di giungere, finalmente, ad assumere nuovo personale.

13 gennaio 2019

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