La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
DOMANDA:
E' stata presentata al nostro Ente, da parte di uno studio legale a nome di un soggetto che vanta diritti di proprietà, richiesta di accesso agli atti documentali di tutta la pratica Duaap presentata nel 2005 per l'istituzione di un Azienda Agrituristico venatoria. E' stata trasmessa un nota con l'allegata richiesta al soggetto controinteressato, che ha nel termine di 10 gg. dal ricevimento della notifica presentato opposizione all'accesso, comunicando che la motivazione sta nel fatto che c'è una causa in corso con degli eredi per una parte del terreno su cui ricade l'Azienda e che non essendo lui stesso il responsabile, nell'ambito della causa in corso chiede che non si proceda all'accoglimento dell'istanza di accesso.
Il nostro regolamento di accesso agli atti prevede tra le cause di esclusione e limiti tra le altre motivazioni anche .."rapporti con l'autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa o contabile o richieste di relazione di detti organi ove siano indicati nominativi per i quali si ipotizza la sussistenza di responsabilità amministrativa, civile, contabile o penale, limitatamente alle parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni"; questo è un buon motivo per trasmettere un preavviso di rigetto?
Risposta
Tra le ipotesi di esclusione “relativa” del diritto all’ostensione esiste quella volta alla tutela dei dati personali e degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ipotesi che potrebbero ricorrere nel caso di specie. In tali ipotesi, tuttavia, il rifiuto della richiesta di accesso non è automatico, in quanto l’Amministrazione è chiamata ad effettuare un’attività valutativa basata sulla tecnica del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la sussistenza del pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse privato (o pubblico) considerato meritevole di una peculiare tutela dall’ordinamento, indicando quale interesse viene pregiudicato e valutando se il pregiudizio conseguente all’accesso è un evento altamente probabile e dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta.
Il diniego dell’accesso non è giustificato se, ai fini della protezione di tale interesse, è sufficiente il differimento dello stesso o l’accesso parziale (oscuramento di alcuni dati) laddove la protezione dell’interesse sia assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto di esso.
Inoltre, le motivazioni del/i controinteressato/i costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione, però, spetta all’Ente e andrebbe condotta anche in caso di silenzio del controinteressato.
Nella Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’ANAC ha chiarito che la tutela offerta dall’accesso documentale consente un accesso più in profondità a dati pertinenti, laddove il diritto di accesso generalizzato - finalizzato ad un controllo diffuso del cittadino - consente un accesso meno in profondità ma più esteso.
Ciò detto, le richieste di accesso agli formulate ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. come è noto, devono essere “motivate” e il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», escludendosi perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato.
Ebbene, la carenza di motivazione (“l’esistenza di una causa in corso” non costituisce una motivazione) rende non accoglibile la richiesta di accesso documentale, perché non è possibile individuare l’interesse giuridico che il richiedente intende tutelare con l’accesso agli atti e tale dovrà essere la motivazione del diniego opposto dalla scrivente Amministrazione. Infatti, se è vero che la motivazione che si appoggi a finalità di tutela giurisdizionale vincerebbe su tutto senza neanche l’affanno di dover effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco è altrettanto vero che, nel caso specifico, tale tutela non sia stata declinata in un interesse diretto, concreto ed attuale dell’istante.
In conclusione, è possibile opporre un diniego fondato per la mancanza dell’interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente, non dedotto nell’istanza, sposando, poi, le motivazioni contenute nell’opposizione del controinteressato, anche facendo riferimento alla tutela dei dati personali e degli interessi economici e commerciali del titolare dell’attività; non appare, invece, ipotizzabile l’uso della causa di esclusione enucleata nel quesito la quale fa riferimento alla tipologia “rapporti e relazioni con l’Autorità giudiziaria”, casistica ben differente da quella espressa nel quesito.
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: