Fruizione permessi diritto allo studio (150 ore) in caso dipendente per iscrizione a master/corso che inizia a giugno 2026
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
DOMANDA:
Oggetto: Documentazione probatoria per permessi retribuiti art. 19, c. 2 CCNL 06/07/1995
Premesso che i permessi di cui all'oggetto devono essere debitamente documentati, si chiede se può essere considerata valida come documentazione la fattura rilasciata dall'Ospedale per il pagamento a nome del soggetto X di una visita specialistica a supporto del permesso retribuito richiesto dal ns dipendente che ha accompagnato il coniuge X. Nel caso tale documentazione non fosse da considerare probatoria si chiede come far sanare la situazione dal dipendente.
Risposta
Non esistono regole tassative quindi la documentabilità attiene alla valutazione del singolo ente, fermo restando che sta al dipendente comunicare al datore di lavoro in particolari motivi personali o familiari che consentono di usufruire di tale permesso secondo i principi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto di lavoro.
Come chiaramente statuisce e l’ARAN, nel parere RAL1434, per i permessi ex art. 19 comma 2 “l’ente non è chiamato né a disciplinare le possibili ipotesi giustificative del permesso né a valutare nel merito la giustificatezza o meno della ragione addetta o la documentazione a tal fine prodotta, ma solo la sussistenza di specifiche ragioni organizzative od operative che impediscano la concessione del permesso stesso”.
In altre parole tra i vari permessi retribuiti di cui all’art. 19, quello per particolari motivi personali o familiari è l’unico che possa essere respinto dal datore di lavoro in quanto non correlato ad una fattispecie determinata.
Ne discende che la chiara motivazione della richiesta ed eventuale documentazione a supporto sono decisive per la scelta del datore, la cui discrezionalità dipende non solo dalla motivazione e documentazione prodotte ma anche dalla conoscenza del dipendente e dalla sua generale condotta sul lavoro.
In assenza, non può essere il consulente a sostituirsi al comune, significando che comunque non sono previste forme specifiche di attestazione; che alcune situazioni sono impossibili da documentare ( si pensi chi assiste in emergenza familiari in ospedale) e che, se si ritenesse non provate quanto prodotto, si potrà decurtato al dipendente un giorno di ferie.
Su tutti i permessi retribuiti ex art. 19 l’ARAN ha pubblicato nel marzo 2014 sul proprio sito web una guida sistematica, rinvenibile nella sezione strumenti operativi, che rappresenta una guida chiara e completa sul tema.
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 14 aprile 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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