Aliquota minima di base

Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
27 Dicembre 2018

DOMANDA:

La legge di stabilità  del 2016 prevede che l'aliquota base TASI per i beni merce sia pari all'1% elevabile al 2,5% in caso l'Ente non abbia deliberato in tal senso, ai fini del calcolo si applica l'aliquota già  prevista per gli "altri fabbricati" (nel nostro caso l'1,6%) o l'1%?

 

 

RISPOSTA:

Se non è stata espressa la volontà di aumentare o diminuire l’aliquota minima di base si dovrebbe applicare quest’ultima; tuttavia, se la delibera riporta in modo residuale l’aumento della aliquota per tutti gli altri fabbricati è facile interpretare come in realtà tale aumento debba intendersi applicabile anche alla fattispecie dei fabbricati merce.

Risposta

 

DOMANDA CHIARIMENTO 13/12/2018:

L’Ente scrivente ha deliberato le aliquote TASI nel 2014 limitandosi negli anni successivi a confermarle senza quindi esprimersi sulle novità normative.

La Legge di stabilità del 2016 ha poi previsto un’aliquota minima e massima per i Beni Merce disponendo, in assenza di specifica deliberazione, di applicare l’aliquota minima.

Se il Comune non ha espressamente deliberato ma semplicemente riconfermato le aliquote in essere dal 2014 (quando il distinguo dei beni-merce non era contemplato), lo scrivente ufficio tributi chiede come giustificare l’applicazione di un’aliquota diversa dal minimo definito dalla normativa nazionale al fine di evitare eventuali ricorsi.

 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO:

 

La legge 208/2015 non prevede espressamente che il Comune si pronunci su tale decisione. La norma in questione stabilisce infatti che: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento” . La norma non appare chiara, prima di tutto perché parla di una riduzione al 1 per mille e non di aliquota base (quando invece l’aliquota minima TASI è proprio l’1 per mille). Parla inoltre della possibilità per il Comune di aumentarla o diminuirla fino all’azzeramento, facoltà che a mio avviso può essere stata esercitata anche con la conferma tacita di provvedimenti precedenti.

 

Dott. Luigi D’Aprano 13/12/2018

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