Valutazione nucleo familiare ai fini della certificazione Isee (es. conviventi)
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se il nucleo di valutazione possa valutare in maniera piuttosto negativa il Responsabile del Servizio Finanziario sostenendo che l'Ente non abbia rispettato il pareggio di bilancio.
Può il mancato pareggio di bilancio essere cioè imputato solo al Responsabile del Servizio Finanziario e può essere considerato elemento da valutare da parte del nucleo considerato che non rientra tra gli obiettivi assegnati ai responsabili?
La valutazione della performance e gli strumenti utilizzati a tal fine sono elementi dell’organizzazione interna, riservati alla potestà organizzativa e gestionale degli enti, in base al TUEL d.lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge in materia. Strumento essenziale in materia è il Piano della performance è un documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo che :
- individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi,
- definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione (performance organizzativa o di sistema),
- definisce gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori (performance individuale).
Ciò premesso, ad avviso dello scrivente il raggiungimento del pareggio di bilancio dovrebbe comunque essere uno degli obiettivi fondamentali del servizio finanziario all’interno del piano della performance-peg- ped, ormai unificati dalla più recente versione dell’art. 169 TUEL, quale obiettivo qualificante della performace organizzativa del predetto servizio. Ovviamente, non si tratta dell’unico ed assorbente obiettivo gestionale, la cui valutazione, comunque, non potrà essere indipendente dall’esame e dall’analisi delle cause che ne hanno impedito l’eventuale realizzazione tra le quali potrebbero essere cause esterne non altrimenti fronteggiabili o cause imputabili a scelte della stessa amministrazione, pur a fronte di pareri contrari del competente servizio.
Il Niv dovrà svolgere le proprie attività sulla base della disciplina regolamentare che l’ente si è dato, sulla scorta del peg e degli altri strumenti di programmazione e di gestione dell’ente, valutando sia la performance di organizzazione do ogni servizio, valutando lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio (risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione utenti), sia la performance individuale, valutando valuta il contributo fornito dal singolo dipendente al conseguimento della performance complessiva dell’organizzazione a cui appartiene.
Il tutto sarà svolto in contraddittorio con gli interessati che potranno anche contestare motivatamente le schede di valutazione ritenute non rispondenti alla propria attività ed alle eventuali cause oggettive di esclusione di responsabilità da mancato conseguimento degli obiettivi.
Dott. Eugenio De Carlo 19/12/2018
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 15 aprile 2025, n. 3258
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