Pagamento delle somme richieste quale incentivo alla CUC

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
21 Dicembre 2018

La Centrale Unica di Committenza (CUC), alla quale è ricorso questo Ente per una gara svolta nel mese di febbraio 2018, ha comunicato richiesta di versamento dell'incentivo ai dipendenti che hanno preso parte al procedimento ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti, sulla base di un regolamento approvato nel mese di aprile 2018, al quale la centrale di committenza ha dato valenza retroattiva per tutti i procedimenti avvenuti nel corso dell'anno. Le ultime sentenze della Corte dei Conti stabiliscono che "per gli atti amministrativi a contenuto normativo - come appunto i regolamenti - la regola dell'irretroattività è affermata dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 delle preleggi, secondo i quali il regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge e, nella specie, al divieto di retroattività imposto dal successivo art. 11 per gli atti normativi, derogabile solo attraverso una norma di legge che abiliti l'atto a produrre un tale effetto (ad esclusione della legge penale, per la quale la Costituzione pone un divieto assoluto)".

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se sia lecito procedere al pagamento delle somme richieste quale incentivo alla CUC o se possa invece configurarsi l'ipotesi di danno erariale per somme non dovute.

Risposta

Secondo il parere della Corte dei conti Veneto (n. 246/2018) l' irretroattività del regolamento non preclude la ripartizione delle risorse in precedenza accantonate e ciò rende legittimo l' accantonamento, in misura ovviamente conforme al limite normativo, nelle more dell' adozione di tale atto, mentre la Corte dei conti Lombardia nel parere n. 258/2018,  ha ritenuto che la norma contenuta all’articolo 113 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016, introdotta dalla legge di bilancio per il 2018, non è norma interpretativa, ma innovativa e dunque non può certamente produrre alcun effetto retroattivo, ritenendo che gli incentivi per funzioni tecniche non sono soggetti al vincolo del trattamento accessorio solo se relativi a contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro siano sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data.

La questione, quindi, è destinata a continuare ad essere dibattuta, per cui si suggerisce di vincolarsi al parere della sezione regionale di riferimento a cui rivolgere il quesito, in quanto ciò escluderebbe la colpa grave, nel frattempo accantonando e vincolando le risorse previste dal regolamento.    

 

Dr. Eugenio De Carlo               19/12/2018

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