Manutenzione straordinaria urgente sulle scuole per problema statico: prelievo dal fondo di riserva o lavori pubblici di somma urgenza

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
21 Dicembre 2018

Questo comune deve affidare a breve un intervento urgente a ditta esterna di manutenzione straordinaria presso gli edifici della scuola per un problema statico. il segretario comunale è del parere che si debba ricorrere alla procedura di cui all'art. 191 comma 3 del tuel (lavori pubblici di somma urgenza) mentre il responsabile del servizio finanziario ritiene che in base al disposto dell'art. 166 del tuel si possa effettuare, con delibera di giunta, un prelievo dal fondo di riserva per finanziare la posta di spesa in parte investimenti (circa 20.000 euro) stimati dal tecnico comunale per detta manutenzione straordinaria nella scuola.

Si chiede il vostro parere in merito.

Risposta

L’art. 191 c. 3 del TUEL, testualmente, prevede:

 

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta,  qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

 

Ovvero l’attivazione di tale procedura può avvenire per rimuovere senza indugio uno “stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'” qualora – a fronte del fatto che “i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti” – si debba procedere all’”ordinazione ... a terzi” senza seguire le normali procedure di impegno.

 

Nel caso oggetto di quesito, invece, pare ancora possibile procedere ad una iscrizione in bilancio preventiva e ad un impegno della spesa con le procedure ordinarie al più tardi contestualmente all’ordine; pertanto non si ritiene possibile agire ai sensi dell’art. 191.

 

Per definire la disponibilità di bilancio e poter quindi procedere all’impegno si ritiene possibile procedere con il prelievo dal fondo di riserva come ipotizzato, prevedendo testualmente l’art. 166 del TUEL:

 

2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

 

Dott. Marco Allegretti 18/12/2018                  

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