Prezzi al consumo (dati provvisori) - Maggio 2025
Istat - 30 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiDOMANDA:
Se in un Comune si fattura nell'anno 2018 ancora il consumo dell'acqua anno 2013, si chiede se vada applicata la componente tariffaria UI1?
E, considerato che la stessa andrebbe riversata dal Comune entro 60 gg dal termine di ciascun bimestre alla CSEA, ci sarebbero eventualmente responsabilità e/o sanzioni per l'Ente?
Nel caso in cui invece l'Ente avesse già fatturato i consumi senza applicare le componenti tariffarie UI1 e UI2 come ci si deve comportare?
RISPOSTA:
Preme specificare che la componente UI1 è stata determinata con deliberazione 6/2013/R/COM dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e successivamente aggiornata con deliberazione 529/2013/R/COM, quale copertura dei costi relativi alle agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato e rateizzazioni dei pagamenti per le popolazioni colpite da eventi sismici.
Stante tale previsione, a parer dello scrivente, in fase di bollettazione l’Ente gestore deve provvedere al recupero della predetta componente tariffaria, dandone opportuna notizia in fattura agli utenti del servizio idrico per poi provvedere successivamente al riversamento alla CSEA. Altresì, si rammenta che la componente UI2 invece già istituita dal comma 33.1 dell’Allegato A della delibera 664/2015/R/idr e successivamente valorizzata con delibera 918/17/R/idr dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) è volta alla promozione della qualità tecnica dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. La componente, il cui valore è stabilito dalla stessa Autorità ed aggiornato con cadenza semestrale, è in funzione dei volumi (nella misura di 0,9 centesimi di euro/metro cubo come indicato dall'art. 9 della Deliberazione 918/17/R/idr) e viene calcolata quale maggiorazione ai corrispettivi dovuti per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, ed esposta in chiaro nella fattura a partire dall’annualità di competenza 2018.
DOMANDA CHIARIMENTO:
Non si risponde al chiarimento che avevo richiesto in quanto ciò che mi premeva sapere in particolare è se ci sono sanzioni per gli Enti che, fatturando in ritardo, applicheranno tali componenti tariffarie e di conseguenza le riverseranno in ritardo e se altresì per i comuni che non le hanno addebitate in fattura ci possono essere delle sanzioni e come e se dovrebbero recuperare tali importi dai cittadini.
RISPOSTA CHIARIMENTO:
Si rammenta che il mancato riversamento alla CSEA derivante dalla mancata applicazione della componente tariffaria UI1, potrebbe rientrare nell’alveo del procedimento sanzionatoriodi cui all’art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95 “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.
In ogni caso, seppur improbabile l’inizio di un procedimento sanzionatorio (stante il tempo trascorso) si consiglia di “recuperare” quanto prima gli importi relativi alle predette componenti tariffarie UI1 (fatturabile dal 2013) e UI2 (fatturabile dal 2017) da riversare poi come da regolare procedimento.
Dott. Gianluca Russo 13/12/2018
Istat - 30 maggio 2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
ISTAT – 16 maggio 2025
Consiglio di Stato, Sezione II - Ordinanza 1 aprile 2025, n. 2766
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