Cancellazione per irreperibilità

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
19 Dicembre 2018

Progetto Sprar il responsabile della cooperativa che gestisce i rifugiati e richiedenti asilo a Gennaio 2018 mi hanno segnalato l'allontanamento ingiustificato e/o l'abbandono del progetto di alcuni nuclei familiari che però non avendo la documentazione probante sono stati iscritti in anagrafe nell'abitazione loro concessa (indipendente per ogni nucleo) come CONVIVENTI. Prontamente ho avviato l'iter chiedendo la verifica ai vigili urbani ma non ho provveduto , a suo tempo, a inviare la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, l'ho fatto solo ora a dicembre. Domanda: posso ora, entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione ( esito della raccomandata AR procedere alla cancellazione ai sensi dell'art. 5 bis c. 3 del dl 142/2015 anche se lo stesso adesso risulta abrogato?

Caso contrario come li cancello? Inoltre i richiedenti asilo già  iscritti in anagrafe alla luce del nuovo decreto sicurezza che fine fanno? devono essere cancellati per MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO?

 

 

Risposta

Dato che l’allontanamento risale a gennaio 2018 e che è trascorso quasi 1 anno da tale circostanza consiglio di procedere alla cancellazione per irreperibilità accertata ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. c d.P.R. n. 223/1989, anziché ai sensi dell'art. 5 bis c. 3 del D.Lgs. 142/2015, norma che risulta appunto abrogata.

E’ necessario inviare una nuova comunicazione precisando che il procedimento di cancellazione non sarà ai sensi dell’art. 5 bis c. 3 D.Lgs. n. 142/2015, come già comunicato, ma sarà per irreperibilità accertata. Si ricorda che non deve trascorrere un anno dall’avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità per adottare il relativo provvedimento e cancellare dall’anagrafe le persone; occorre invece che si raccolgano le prove che le persone oggetto del provvedimento siano scomparse, o meglio, siano irreperibili da almeno un anno, circostanza che si verificherà, salvo ricomparsa degli interessati, nel prossimo mese di gennaio. 

Riguardo al secondo quesito, i richiedenti asilo già iscritti in anagrafe restano iscritti, ovviamente !

Nessuna norma prevede, quale motivo di cancellazione, il possesso di un titolo di soggiorno per richiesta asilo; esiste invece la norma che dispone che non possono essere iscritti in anagrafe i titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo (Art. 4 Comma 1-bis d.lgs. n. 142/2015 inserito dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (per richiesta asilo) non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del d.P.R. 30.5.1989, n. 223, e dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286”).

In altri termini, il fatto che non possano essere iscritti non significa che debbano essere cancellati !!!

 

 

Dr.ssa Liliana Palmieri 15/12/2018

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