Volumi tecnici

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
18 Dicembre 2018

Nell’ambito di un intervento per la realizzazione di 9 costruzioni residenziali non viene conteggiato nel volume un vano per l’installazione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento, in quanto il richiedente ritiene non sia realizzabile entro il corpo dell’edificio nel rispetto dei limiti volumetrici. Premesso: che il Ministero dei Lavori Pubblici così definisce i volumi tecnici: «Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a con sentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche».

 

A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare volumi tecnici:

- quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori;

- i vasi di espansione dell'impianto di termosifone;

- le canne fumarie e di ventilazione;

- il vano scala al di sopra delle linee di gronda. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico ed è fatta salva diversa definizione o disciplina di detti volumi nelle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune. che in giurisprudenza si è data la seguente nozione di volume tecnico: corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa. Invero, "integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione e irrilevante ai fini del calcolo delle distanze legali, soltanto l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima”; e, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Per l’identificazione della nozione di volume tecnico, va fatto riferimento a tre ordini di parametri:

- il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;

- il secondo e il terzo negativi, ricollegati all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa. Consegue a tale considerazione l’inassoggettabilità degli stessi ai limiti di ordinarietà posti alle realizzazioni edilizie quanto all’osservanza delle distanze fra edifici, per come –condivisibilmente– ritenuto in giurisprudenza. Rispetto a tali definizioni si chiede cosa si debba intendere per “impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa” e “che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”. In sostanza, tornando al caso specifico, se in fase di progettazione di nuove costruzioni, appurata la funzione di contenimento di impianti accessori per assicurare la climatizzazione degli ambienti, siano sempre da escludersi dal computo volumetrico le centrali termiche adeguatamente dimensionate, ovvero solo in casi specifici quali la dimostrata impossibilità, per limiti di disponibilità di area o volume, a rispettare diversamente i parametri dimensionali ed igienico-sanitari dell’alloggio. Nel caso di cui trattasi non si ravvisano carenze in termini di volumi e superfici, prevedendo il progetto la costruzione di ben 9 costruzioni, rese possibili unicamente dagli scomputi volumetrici relativi all’efficientamento energetico ed allo scomputo dei vani tecnici.

 

 

Risposta

Premesso che nella prassi spesso un vano contenente gli impianti relativi al condizionamento/raffreddamento di un edificio viene considerato “tecnico”, è sempre necessaria una valutazione, caso per caso, per poter qualificare come volume tecnico un vano; detta valutazione dovrà riguardare il riscontro dei tre parametri indicati dalla giurisprudenza:

  • rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;
  • impossibilità di soluzioni progettuali diverse;
  • proporzionalità fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa.

Quindi, non è possibile affermare a priori che una centrale termica sia necessariamente e sempre un volume tecnico ma tale conclusione deve essere conseguente alla verifica di cui sopra.

Tanto premesso, nel caso specifico, si ritiene che sia necessario verificare nel dettaglio soprattutto il secondo ed il terzo dei parametri indicati. Il primo, infatti, non rappresenta in sé un problema in quanto il vano per un impianto termico è in genere inquadrabile come strumentalmente necessario all’utilizzo della costruzione.

Il secondo parametro da considerare, ossia l’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, può essere riscontrato, ad esempio, da apposita dichiarazione del progettista o dall’ufficio tecnico stesso in ragione delle regole tecniche della scienza delle costruzioni: si tratta, in sintesi, di un giudizio di discrezionalità tecnica frutto di una valutazione in negativo, secondo cui l’unico modo possibile per realizzare tale impianto è quello di farlo all’esterno dell’edificio.

Il terzo parametro, ossia la proporzionalità, è probabilmente quello che presenta maggiori difficoltà: infatti, secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 21 giugno 2018, n. 1042), il vano tecnico deve avere delle dimensioni utili solo nei limiti necessari e sufficienti a contenere gli impianti serventi della costruzione principale.

In conclusione, perciò:

  • non è possibile ritenere o escludere a priori come “tecnico” un vano contenente un impianto di riscaldamento/raffredamento;
  • è necessaria una valutazione tecnica caso per caso, per il riscontro dei tre parametri prima indicati.

 

 

Avv.to Mario Petrulli 17/12/2018

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