Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiL'opera in questione è un marciapiede che collega un marciapiede esistente con un quartiere privo di marciapiede. L'opera è stata progettata, approvata ed aggiudicata. Il contratto con la ditta aggiudicataria non è ancora stato firmato e chiaramente i lavori non sono iniziati. Oggi, il proprietario del terreno che divide i due quartieri è disponibile a cedere il proprio terreno (mentre fino a poco tempo fa era contrario). Con la disponibilità del terreno, il percorso del marciapiede verrebbe accorciato di molto e inoltre anche le lavorazioni sarebbero meno onerose (si eviterebbe una gravosa tombinatura di un fosso). Economicamente, con la modifica del tracciato, si avrebbe un risparmio pur mettendo in conto le maggiori spese per l'acquisto del terreno, la progettazione della modifica e l'eventuale costo del risarcimento alla ditta aggiudicataria per le minori lavorazioni previste. L'obiettivo di collegare con un marciapiede i due quartieri resterebbe uguale, ma seguendo un'altro percorso, più breve e meno oneroso dal punto di vista delle lavorazioni. Si chiede se sia corretto considerare questa operazione una VARIANTE del progetto e farla comunque approvare in Consiglio Comunale perché comprende anche l'acquisto del terreno (previa stima dello stesso presso l'agenzia del territorio).
Nel caso specifico siamo dinanzi ad una variante del progetto iniziale e non ad un nuovo progetto: infatti, l’opera da realizzare non cambia rispetto alla sua definizione iniziale in termini di funzionalità e consistenza, in quanto ciò che muta è, in sostanza, il percorso per la realizzazione del marciapiede, peraltro con risparmio per l’Ente e con una diminuzione del tracciato.
Inoltre, tenuto conto che l’Ente deve procedere all’acquisto di una striscia di terreno, è necessario l’intervento del Consiglio Comunale che, con propria delibera, dovrà assentire l’acquisto suddetto, dare atto della variante e del collegamento ontologico fra il primo e la seconda. Tale passaggio è necessario in ossequio a quanto disposto dall’art. 42 comma 2 lett. l) del Testo Unico Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000), che riconosce la competenza al Consiglio in materia di acquisti immobiliari.
Avv. Mario Petrulli 14/12/2018
presentata dal geom. Salvatore Di Bacco
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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