Esposizione punto 804 CU importo ritenuta mancato preavviso corrisposto a eredi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIn riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 5 e 67, del CCNL 21/5/2018 la somma delle retribuzioni di posizione e di risultato delle P.O. sono determinate per l'anno 2018 nello stesso importo stanziato nell'anno 2017 per lo stesso scopo. L'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 prevede inoltre che la somma delle risorse dedicate al pagamento delle retribuzioni di Posizione e di Risultato delle P.O. sommate al fondo per il salario accessorio non superi la somma delle stesse voci come costituite nell'anno 2016. Il nostro comune rispetta il vincolo di cui all'art 15 del CCNL ma non rispetta il vincolo precedente a causa delle stipula di una convenzione per utilizzo di un dipendente di un altro comune sia nel 2016 che nel 2017 ma a condizioni orarie e retributive diverse. La differenza è di circa 2mila euro. Lo scorso anno la P.O. di cui alla convenzione era stata considerata come spesa di personale ma non come P.O. (su indicazione del sindacato).
Alcune interpretazioni della Corte dei Conti sostengono che, ai fini della valutazione del tetto massimo, non si parla di "pagato" ma di "destinato teorico".
Come dobbiamo operare nel 2018?
Preliminarmente va precisato che ai fini del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e dall’art. 67, comma 7 del CCNL funzioni locali 21.5.2018 occorre fare riferimento alle somme che sono state destinate (art. 23, comma 2) nell’anno di riferimento alle finalità indicate dalle norme (fondo risorse decentrate e indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative. È pertanto rilevante quanto stanziato in bilancio per le posizioni organizzative e l’importo del fondo costituito nel 2016.
In base all’art. 67, comma 7, del CCNL delle funzioni locali “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”.
L’eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, può avvenire solo con la contestuale riduzione del fondo risorse decentrate destinato al restante personale; tale operazione è oggetto di contrattazione decentrata.
Al contrario la riduzione delle somme destinare alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa e il contestuale incremento del fondo delle risorse decentrate per il restante personale è oggetto di confronto sindacale ed è una operazione reversibile, senza il ricorso alla contrattazione decentrata, nella misura in cui non si superi il corrispondente importo destinato in precedenza a tale finalità (in questo senso orientamento ARAN CFL38).
Alla luce delle suesposte considerazioni l’Ente per il 2018, relativamente all’importo di 2.000 euro in più da destinare alla posizione organizzativa in convenzione, deve corrispondentemente ridurre il fondo risorse decentrate per il restante personale per lo stesso importo; e ciò deve avvenire previa contrattazione decentrata.
Dott. Angelo Maria Savazzi 13/12/2018
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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