Corretta imputazione di spese di personale

Risposta al quesito del Dott. Daniele Lanza

Quesiti
di Lanza Daniele
17 Dicembre 2018

Questa Amministrazione sta sottoscrivendo il contratto decentrato integrativo in attuazione del nuovo CCNL del 21.05.2018. Una sezione sarà dedicata all’attribuzione della progressione economica orizzontale, con decorrenza dal 01.06.2018, ad una percentuale del personale in servizio. Le selezioni sono già state attivate e si concluderanno entro il 31 dicembre.

Il principio contabile 4.2 punto 5.2 recita: Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo.

 

In considerazione di quanto sopra rappresentato sono a chiedere:

  1. tenendo conto che i benefici dovuti per l’attribuzione di PEO saranno liquidati nel mese di gennaio 2019, a tale data sarà possibile utilizzare le risorse disponibili a residui oppure, al 31.12.2018, sarà necessario impegnarle e reimputarle all’anno 2019 mediante costituzione di FPV?

 

 

 

Risposta

La spesa, al momento della sottoscrizione del contratto, deve trovare reimputazione nell’anno in cui detto contratto o la norma, ritenga che possa essere esigibile.

Tale attività, secondo il disposto dell’art. 175 comma 5 quattro del TUEL, è di competenza esclusiva del responsabile finanziario, salvo che il regolamento di contabilità definisca un soggetto diverso, da adottarsi con atto amministrativo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Ciò detto tale tipologia di spesa non è mai liquidabile in conto residuo ma dovrà essere reiscritta obbligatoriamente con un atto amministrativo adottato entro la fine dell’anno corrente.

 

 

Dr. Daniele Lanza 14/12/2018

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