Avanzo di amministrazione disponibile

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
13 Dicembre 2018

Il Consiglio Comunale ha deliberato nel 2017 di alienare una partecipazione societaria. Poiché ci sono problemi nel riscuotere quanto spettante al Comune, l’Amministrazione Comunale vorrebbe inviare prima una diffida e poi un’ingiunzione di pagamento (a gennaio 2019). Il costo di questa ingiunzione ammonterebbe a € 25.000,00 e dovrebbe essere pagata a febbraio 2019.

 

Il Comune ad oggi presenta un avanzo di amministrazione disponibile di € 50.000,00. Nel bilancio di previsione 2019, in corso di stesura, non ci sono disponibilità correnti al momento.

Potreste suggerirmi come procedere?

 

 

Risposta

L’avanzo libero non può essere applicato prima dell’approvazione del rendiconto. Lo si deduce dal tenore letterale dell’art. 187 comma 2:

 

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':

 

 

Ciò anche perché, dovendosi ricreare prima le quote “non libere” (vincolato, accantonato e destinato), potrebbe succedere che – anche in assenza di applicazione – venga interamente eroso.

 

Si ritiene necessario reperire le risorse sulla parte corrente nel bilancio 2019-2021.

 

Dubbio invece è se risulta possibile procedere con la definizione di un vincolo posto dall’Ente ai sensi dell’art. 187 c. 3-ter lett. d) ai sensi del quale:

 

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

 

In dottrina esistono due tesi contrastanti sulla lettura della definizione di “entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente”, in particolare:

  1. Una ritiene che per “straordinarie” si possano definire tutte le entrate “extra-ordinarie (ovvero non ordinarie), aventi natura non ricorrente”
  2. Una ritiene che per “straordinarie” si possano definire solo le entrate “in conto capitale”

 

Se si propendesse per la 1), si dovrebbe far riferimento secondo il principio contabile applicato 4/1 a quanto definito nel seguente passaggio:

 

9.11.3 La nota [integrativa (n.d.r.)] analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

  1. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  2. condoni;
  3. gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
  4. entrate per eventi calamitosi;
  5. alienazione di immobilizzazioni;
  6. le accensioni di prestiti;
  7. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

 

L’importante, nel caso di specie, è far riferimento ad entrate iscritte nei primi 3 titoli (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle evidenziate sopra) dovendosi finanziare una spesa corrente.

 

Una volta posto dal consiglio un vincolo su tale entrata entro l’anno in corso, nel rispetto del comma 3-ter lettera d) soprariportato, sarà possibile destinare l’avanzo vincolato così creato alla spesa cui è stata destinata l’entrata anche direttamente nel bilancio di previsione ai sensi dell’art. 187 comma 3, il quale prevede:

 

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalita' cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalita' individuate al comma 3-quinquies.

 

Dott. Marco Allegretti 12/12/2018         

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