Costituzione del fondo per le risorse decentrate errata

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
13 Dicembre 2018

DOMANDA:

L'Ente si è accorto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è stata sempre errata (più bassa del dovuto) è possibile la ricostruzione del fondo con l'importo corretto anche se questo supera il limite di spesa anno 2016.

 

 

RISPOSTA:

È certamente possibile procedere alla ricostruzione del fondo per le risorse decentrate per inserire somme che legittimamente potevano essere inserite nel fondo in base alle diverse disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo e nel rispetto dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e dei vincoli finanziari previsti dalle normative stratificatesi nel tempo,

La ricostruzione del fondo, tuttavia, non può essere limitata ad un intervento sui fondi 2017 e ss. per presunti errori precedenti in quanto la correzione, se effettivamente sussistono i presupposti, deve riguardare anche le precedenti costituzioni. Solo in questo modo sarà possibile ridefinire il nuovo importo 2016 che costituisce i limite cui attenersi nelle costituzioni successive.

 

 

 

 

 

Risposta

DOMANDA A CHIARIMENTO

Ovviamente si è provveduto alla ricostruzione del fondo anche degli anni precedenti ed in particolar modo quello dell'anno 2016. Si chiede quindi dove vada fatta la comunicazione di tali modifiche.

 

RISPOSTA A CHIARIMENTO:

 

La ricostruzione è un atto gestionale interno che non necessità di formalità particolari e diverse da quelle che normalmente accompagnano la costituzione annuale del fondo.

In materia è intervenuto un orientamento applicativo ARAN (CFL7) il quale dopo avere confermato che “qualora l’ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano”, ha richiamato l’attenzione su fatto che a tale ricostruzione debbano intervenire i “medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell’ente nonché i revisori dei conti”; questi ultimi dovranno esprimere il consueto parere.

L’ente deve anche procedere ad un ulteriore adempimento in quanto deve comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell’ammontare delle risorse decentrate al fine della necessaria variazione dei dati del Conto annuale, eventualmente evidenziando anche le ragioni giustificative dello stesso. In sostanza dovrà richiedere la riapertura dei conti annuali delle annualità interessate alla revisione.

Infine si richiama il recente vademecum per i revisori della RGS (disponibile al seguente link http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/20/Circolare_Vademecum_per_la_revisione_amministrativo-contabile_degli_enti_e_organismi_pubblici_x_Ed._2017.pdf). In particolare viene confermato che “nella  sua funzione di controllo, il Collegio è tenuto a verificare …  la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio”. E’ vero che normalmente questa attività viene fatta in sede di verifica della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata ma si riconferma che questa verifica riguarda anche la costituzione del fondo e secondo l’orientamento ARAN citato anche le eventuali ricostruzioni effettuate dall’amministrazione (trattandosi di atto unilaterale dell’amministrazione).

 

Dr. Angelo Maria Savazzi                      10/12/2018

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