Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 19 del 7 luglio 2025
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi chiede un parere riguardo alla richiesta di una cittadina residente:
La Signora dovrebbe fare richiesta scritta controfirmata da entrambi e poi quest’Ufficio può procedere alla scissione del Signore Tunisino dal resto della famiglia?
Nel contesto della domanda non viene specificato se i figli sono della coppia; supponendo che i figli siano della signora X e del compagno tunisino, la richiesta di scissione non può essere accolta poiché sussiste fra i componenti la famiglia anagrafica uno dei vincoli di cui all’art. 4 d.P.R. n. 223/1989 e cioè il vincolo di parentela (filiazione) fra il cittadino tunisino e i figli (Art. 4 d.P.R. n. 223/1989 “4. Famiglia anagrafica.
Pertanto, nel caso di specie, per procedere alla scissione della famiglia anagrafica è necessario che venga meno l’altro elemento costitutivo della famiglia anagrafica e cioè la coabitazione.
Dr.ssa Liliana Palmieri 08/11/2018
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 19 del 7 luglio 2025
Risposta del Dott. Stefano Paoli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Modello personalizzabile
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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