Costo del trasporto di salma a seguito di un decesso

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
11 Dicembre 2018

A seguito di decesso avvenuto sulla via pubblica, è stato disposta dall'autorità' giudiziaria il trasporto della salma presso l'obitorio dell'ospedale civile provinciale. La ditta incaricata del servizio ha trasmesso fattura a questo comune ai fini della liquidazione. Si chiede di conoscere:

a) se questo ente sia tenuto al pagamento (eventualmente con successiva azione in danno dei familiari);

b) se deve essere richiesto codice cig per la liquidazione alla ditta.

 


 

Risposta

ll costo del trasporto di salma a seguito di un decesso avvenuto sulla pubblica via è a carico del Comune di residenza del defunto.

 

In base ad un parere del Min. Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 2.10.2014, in relazione al “… quesito formulato dal comune di ... in ordine alla imputazione dei costi relativi al recupero della salma di persona deceduta a seguito di un incidente stradale, occorso su una strada provinciale insistente nel perimetro del Comune in oggetto…. si chiede di conoscere se i costi debbano essere sostenuti dalla provincia, in quanto ente gestore della strada, ovvero dal comune”, è stato risposto che in caso di decesso su pubblica via, quando il recupero ed il trasporto avvengano per ordine dell'Autorità giudiziaria, il Comune ove è avvenuto il decesso dovrebbe curare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale che l'Ente medesimo a priori abbia già individuato come deposito di osservazione o obitorio. Tuttavia, solo qualora l'Autorità giudiziaria disponga "accertamenti", le relative spese possono considerarsi come spese di giustizia da imputare alla stessa Autorità. Ciò trova conferma nella sentenza del T.A.R. Campania – Napoli – n. 2844/2004 con la quale è stato precisato che la semplice rimozione ed il trasporto della salma non possono, invece, essere considerati come "accertamento"; pertanto, in virtù dell'articolo 69, lett. c) del D.P.R. n. 115/2002 che esclude le operazioni in parola dal novero delle spese di giustizia, deve ritenersi che l'obbligo gravi sul comune, indipendentemente dalla circostanza che il trasporto sia stato effettuato in luogo diverso dall'obitorio comunale. E’ stato altresì sostenuto che la spesa non può essere, altresì, imputata ai familiari della vittima, nel momento in cui il servizio di trasporto funebre presenti caratteristiche di pubblico interesse e dunque, di servizio indispensabile, dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività.

Presentando chiaramente i presupposti del servizio indispensabile, il servizio in parola, ad avviso del Ministero, deve essere, dunque, posto a carico del comune che, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990, ne deve assumere lo svolgimento e le spese e non della provincia.

 

Quanto al CIG, non essendo prevista alcuna esclusione al riguardo in base alle FAQ Anac,  occorrerà acquisirlo prima del pagamento, salvo che la spesa non sia effettuata mediante economo sulla  base del relativo regolamento.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 10/12/2018

 

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