Il comune deve accettare l'istanza anche se è stata presentata ad un altro ufficio dello stesso ente
QuesitiMASSIMA
Il contenzioso ha ad oggetto la dichiarazione di irricevibilità della S.C.I.A. presentata dall’interessato per alcuni lavori di manutenzione di un immobile sottoposto a domanda di condono e respinta perché l’istanza non è stata presentata “a mezzo SUAP”, nonché perché è necessario acquisire la “comunicazione di silenzio assenso secondo il disposto dell’art. 39, c.4, della L. 724/94 da parte dell’Ufficio comunale competente”.
Invero, quanto alla prima delle due ragioni giustificatrici opposte, si evidenzia che costituisce un principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa quello secondo cui nell’ambito dello stesso plesso, soprattutto quando esso non si strutturi in una complessa ed articolata macchina burocratica, non è possibile che accada che un ufficio in cui esso si articola opponga al privato la mancata disamina di una pratica per non essere stata quest’ultima presentata all’ufficio competente.
Ciò può avvenire per respingere una domanda al momento della sua presentazione, indirizzando il privato presso l’ufficio competente, ma non quando la domanda è stata ricevuta.
Corrisponde infatti al suindicato principio di buon andamento il dovere dell’amministrazione di smistare l’istanza ricevuta all’ufficio competente, beninteso quando questo non comporti dei costi per il pubblico erario (ad es., dei costi di spedizione; altrimenti a ciò, ove vi abbia interesse, dovrà provvedere il privato, previamente avvisato dall’ente), ovvero aggravi notevoli per l’ente.
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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