Approfondimento di Mario Petrulli

Richiesta di accesso ad una denuncia di presunto abuso edilizio: come rispondere?

Servizi Comunali Abusi edilizi Accesso
di Petrulli Mario
14 Dicembre 2018

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                

RICHIESTA DI ACCESSO AD UNA DENUNCIA DI PRESUNTO ABUSO EDILIZIO: COME RISPONDERE?

di Mario Petrulli

 

Può accadere che il potere di vigilanza edilizia sul territorio comunale sia esercitato a seguito di un esposto[1] da parte di un cittadino: in tal caso, è possibile che il proprietario dell’immobile oggetto del presunto abuso ottenga l’accesso all’esposto?

Si tratta di una questione sicuramente delicata, nella quale entrano in gioco diversi interessi rilevanti:

  • quello della collettività al rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica e al diritto alla trasparenza amministrativa;
  • quello del soggetto autore dell’esposto, che potrebbe ritenere utile una qualche forma di riservatezza;
  • quello del soggetto proprietario dell’immobile oggetto del presunto abuso, che potrebbe ritenere utile ai fini della propria difesa conoscere il nominativo dell’autore dell’esposto.
    La giurisprudenza si è occupata della questione in diverse occasioni, pervenendo a conclusioni non univoche.
    Un primo orientamento, espresso dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 3 luglio 2017, n. 898, ritiene possibile l’accesso. Ed infatti, secondo i giudici fiorentini, in ragione dell'ampia nozione di “documento amministrativo” di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990, ben può l'accesso investire atti formati e provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla P.A. per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. In particolare, il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere — inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l'azione dell'autorità — suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato. Infatti, l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente e scientemente il “controllo” e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest’ultima, infatti, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità dell'amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi[2]. Né il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità ammette la possibilità di denunce segrete: sicché colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti[3].
    Un secondo orientamento[4], al contrario, ritiene che l’accesso nel caso specifico non sia possibile.
    Secondo il TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 17 ottobre 2018, n. 772[5], l’esposto presentato alla P.A., da cui trae origine una verifica, un’ispezione o altri procedimenti di accertamento di illeciti, non può essere oggetto di «accesso agli atti», poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato. Peraltro, la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta assicurata già dal verbale di accertamento; non c’è quindi ragione di risalire al precedente esposto. Nel caso specifico il Comune aveva corredato il diniego all’accesso attraverso la seguente motivazione, ritenuta sufficiente e corretta dai giudici: “la conoscenza della fonte all’origine di un controllo di polizia non risponde a nessun interesse di colui che subisce la attività ispettiva, poiché, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l’interessato possono nascere solo dall’esito del controllo”.
    Tale secondo orientamento è, a nostro avviso, più convincente; sarà interessante verificare, nel prossimo futuro, se diverrà prevalente.
    Ricordiamo, infine, che il diniego è stato confermato dalla giurisprudenza[6] anche nel caso di accesso a denuncia anonima, nel qual caso, comunque, nessuna utilità poteva derivare dall’accesso in ragione dell’assenza dei dati dell’autore dell’esposto.
    9 dicembre 2018
 

[1] Il Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) prevede espressamente che il cittadino possa denunciare presunti abusi edilizi: infatti, l’art. 27 comma 3 prevede che “Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere”.

[2] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 maggio 2009, n. 3081; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. 11 febbraio 2016, n. 396.

[3] TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 12 luglio 2016, n. 980, che richiama Consiglio di Stato, sent. n. 3081/2009, nella quale risulta affermata “l’irrilevanza del fatto che il sopralluogo non abbia condotto ad un procedimento sanzionatorio. La giurisprudenza più recente di questo Consiglio di Stato, da cui la Sezione non ha motivo di dissentire, ha infatti osservato che “il nostro ordinamento non tollera le denunce segrete e come “colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo abbia un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti”. Non si può, dunque, “escludere che l’immediata comunicazione del nominativo del denunciante potrebbe riflettersi negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria. Ma ciò può, a tutto concedere, giustificare un breve differimento del diritto di accesso. Non consente, invece, il diniego del diritto alla conoscenza degli atti quando ormai” (come accade nella fattispecie) “il procedimento ispettivo-disciplinare si è definitivamente concluso” (cfr. Sez. VI, 25 giugno 2007 n. 3601)”. Cfr. anche TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 4 febbraio 2016, n. 639.

[4] Cfr. anche TAR Veneto, sez. III, sent. 20 marzo 2015, n. 321, in materia di accesso ad esposto da cui sono scaturiti controlli da parte del Ministero del lavoro, che ha affermato la non accessibilità dell’esposto.

[5] Si trattava, nello specifico, di un accesso negato ad un esposto relativo alla segnalazione di abusiva attività di palestra in locali non aventi tale destinazione.

[6] TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. un., sent. 26 agosto 2015, n. 784.

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