Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Richiesta di accesso ad una denuncia di presunto abuso edilizio: come rispondere?
Servizi Comunali Abusi edilizi AccessoApprofondimento di Mario Petrulli
RICHIESTA DI ACCESSO AD UNA DENUNCIA DI PRESUNTO ABUSO EDILIZIO: COME RISPONDERE?
di Mario Petrulli
Può accadere che il potere di vigilanza edilizia sul territorio comunale sia esercitato a seguito di un esposto[1] da parte di un cittadino: in tal caso, è possibile che il proprietario dell’immobile oggetto del presunto abuso ottenga l’accesso all’esposto?
Si tratta di una questione sicuramente delicata, nella quale entrano in gioco diversi interessi rilevanti:
[1] Il Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) prevede espressamente che il cittadino possa denunciare presunti abusi edilizi: infatti, l’art. 27 comma 3 prevede che “Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere”.
[2] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 maggio 2009, n. 3081; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. 11 febbraio 2016, n. 396.
[3] TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 12 luglio 2016, n. 980, che richiama Consiglio di Stato, sent. n. 3081/2009, nella quale risulta affermata “l’irrilevanza del fatto che il sopralluogo non abbia condotto ad un procedimento sanzionatorio. La giurisprudenza più recente di questo Consiglio di Stato, da cui la Sezione non ha motivo di dissentire, ha infatti osservato che “il nostro ordinamento non tollera le denunce segrete e come “colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo abbia un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti”. Non si può, dunque, “escludere che l’immediata comunicazione del nominativo del denunciante potrebbe riflettersi negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria. Ma ciò può, a tutto concedere, giustificare un breve differimento del diritto di accesso. Non consente, invece, il diniego del diritto alla conoscenza degli atti quando ormai” (come accade nella fattispecie) “il procedimento ispettivo-disciplinare si è definitivamente concluso” (cfr. Sez. VI, 25 giugno 2007 n. 3601)”. Cfr. anche TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 4 febbraio 2016, n. 639.
[4] Cfr. anche TAR Veneto, sez. III, sent. 20 marzo 2015, n. 321, in materia di accesso ad esposto da cui sono scaturiti controlli da parte del Ministero del lavoro, che ha affermato la non accessibilità dell’esposto.
[5] Si trattava, nello specifico, di un accesso negato ad un esposto relativo alla segnalazione di abusiva attività di palestra in locali non aventi tale destinazione.
[6] TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. un., sent. 26 agosto 2015, n. 784.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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