Approfondimento di Mario Petrulli

La demolizione e ricostruzione di un edificio ricadente all’interno della c.d. fascia di rispetto cimiteriale

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di Petrulli Mario
13 Dicembre 2018

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                

LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO RICADENTE ALL’INTERNO DELLA C.D. FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

di Mario Petrulli

 

Come è noto, l’art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico Edilizia[1] ricomprende nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente”, con conseguente necessità, per gli interventi ricadenti in tale macrocategoria:

  • del permesso di costruire, nel caso in cui l’intervento rientri nell’ipotesi di cui all’art. 10 comma 1 lett. c) del Testo Unico, relativo agli “interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”;
  • della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ex art. 22 comma 1 lett. c) del Testo Unico, negli altri casi.
    Un dubbio che può presentarsi nella prassi dell’ufficio tecnico comunale riguarda il caso in cui l’immobile da demolire e ricostruire ricade all’interno della c.d. fascia cimiteriale: è possibile, in tale ipotesi, assentire il suddetto intervento?  
    La risposta può essere individuata con la corretta esegesi dell’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), il cui ultimo comma dispone che “All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”. Quindi, per gli edifici esistenti all’interno della c.d. fascia di rispetto cimiteriale è possibile procedere ai seguenti interventi:

Art. 31 lett. d) della Legge n. 457/1978 – Nozione di ristrutturazione edilizia

Art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico Edilizia - Nozione di ristrutturazione edilizia

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente

 

 

Come è noto, l’art. 3 del Testo Unico Edilizia ha abrogato implicitamente l’art. 31 della Legge n. 457/1978 e, di conseguenza, il riferimento contenuto nell’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie deve intendersi non più all’art. 31 della Legge n. 457/1978 ma all’art. 3 del Testo Unico Edilizia. A conferma, è utile ricordare che entrambi gli articoli in questione, l’art. 31 della Legge n. 457/1978 e l’art. 3 del Testo Unico Edilizia, hanno in sostanza la medesima rubrica, ossia “Definizione degli interventi” il primo e “Definizione degli interventi edilizi”.

            Da tale ricostruzione esegetica consegue che anche gli interventi di ristrutturazione consistenti in demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria sono realizzabili all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. Ed infatti, la giurisprudenza si è espressa favorevolmente: il TAR Lazio, Latina, nella sent. 12 giugno 2009, n. 564, ha ritenuto assentibile un permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato esistente all’interno della fascia di rispetto cimiteriale “mediante demolizione e fedele ricostruzione, nonché mediante spostamento del fabbricato in prossimità del confine del lotto di proprietà, più distante dal locale cimitero, in guisa da migliorarne la collocazione”.

            Ovviamente, se la demolizione e ricostruzione non rispetta la volumetria preesistente, l’intervento non è qualificabile in termini di mera ristrutturazione edilizia ma di nuova costruzione, non possibile all’interno della fascia di rispetto cimiteriale[7].

9 dicembre 2018

 

 

 

 

 

[2] Per un’ipotesi concreta di modifica della destinazione d’uso da agricola e residenziale, ritenuta pienamente ammissibile, cfr. TAR Piemonte, sent. 11 ottobre 2006, n. 3383.

[3]a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

[4]b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

[5]c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”.

[6]d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”.

[7] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 6 dicembre 2018, n. 6996.

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