Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La demolizione e ricostruzione di un edificio ricadente all’interno della c.d. fascia di rispetto cimiteriale
Servizi Comunali Attività edilizia Attività ediliziaApprofondimento di Mario Petrulli
LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO RICADENTE ALL’INTERNO DELLA C.D. FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE
di Mario Petrulli
Come è noto, l’art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico Edilizia[1] ricomprende nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente”, con conseguente necessità, per gli interventi ricadenti in tale macrocategoria:
Art. 31 lett. d) della Legge n. 457/1978 – Nozione di ristrutturazione edilizia |
Art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico Edilizia - Nozione di ristrutturazione edilizia |
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. |
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente |
Come è noto, l’art. 3 del Testo Unico Edilizia ha abrogato implicitamente l’art. 31 della Legge n. 457/1978 e, di conseguenza, il riferimento contenuto nell’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie deve intendersi non più all’art. 31 della Legge n. 457/1978 ma all’art. 3 del Testo Unico Edilizia. A conferma, è utile ricordare che entrambi gli articoli in questione, l’art. 31 della Legge n. 457/1978 e l’art. 3 del Testo Unico Edilizia, hanno in sostanza la medesima rubrica, ossia “Definizione degli interventi” il primo e “Definizione degli interventi edilizi”.
Da tale ricostruzione esegetica consegue che anche gli interventi di ristrutturazione consistenti in demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria sono realizzabili all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. Ed infatti, la giurisprudenza si è espressa favorevolmente: il TAR Lazio, Latina, nella sent. 12 giugno 2009, n. 564, ha ritenuto assentibile un permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato esistente all’interno della fascia di rispetto cimiteriale “mediante demolizione e fedele ricostruzione, nonché mediante spostamento del fabbricato in prossimità del confine del lotto di proprietà, più distante dal locale cimitero, in guisa da migliorarne la collocazione”.
Ovviamente, se la demolizione e ricostruzione non rispetta la volumetria preesistente, l’intervento non è qualificabile in termini di mera ristrutturazione edilizia ma di nuova costruzione, non possibile all’interno della fascia di rispetto cimiteriale[7].
9 dicembre 2018
[2] Per un’ipotesi concreta di modifica della destinazione d’uso da agricola e residenziale, ritenuta pienamente ammissibile, cfr. TAR Piemonte, sent. 11 ottobre 2006, n. 3383.
[3] “a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
[4] “b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
[5] “c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”.
[6] “d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
[7] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 6 dicembre 2018, n. 6996.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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