Richiesta di modifica del cognome della sposa straniera con attestazione consolare
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Corte di Cassazione Penale, Sezione VI – Sentenza 16 ottobre 2018, n. 52207
Servizi Comunali Trattamento giuridicoMASSIMA
L'art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha inserito nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55-quinquies, rubricato «False attestazioni o certificazioni», nel quale è dettata una specifica disciplina, anche penalistica, per la falsa attestazione della propria presenza in servizio da parte del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione. In particolare, l'art. 55-quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2009, recita: «Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altra modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante un certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 17 aprile 2025
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