Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Illegittime per plateale violazione diretta della Costituzione le clausole dei bandi di concorso con le quali si prevede l’esclusione nei confronti di coloro che abbiano in corso un contenzioso con l’amministrazione procedente
Servizi Comunali Procedure selettiveApprofondimento di Luigi Oliveri
Illegittime per plateale violazione diretta della Costituzione le clausole dei bandi di concorso con le quali si prevede l’esclusione nei confronti di coloro che abbiano in corso un contenzioso con l’amministrazione procedente.
Luigi Oliveri
Illegittime per plateale violazione diretta della Costituzione le clausole dei bandi di concorso con le quali si prevede l’esclusione nei confronti di coloro che abbiano in corso un contenzioso con l’amministrazione procedente.
Le recenti norme di progressivo ampliamento delle facoltà assunzionali delle amministrazioni hanno rilanciato i concorsi pubblici. Si cominciano a vedere pubblicati molti più bandi di concorso rispetto al passato ed un numero significativo riguarda le stabilizzazioni ammesse dall’articolo 20 del d.lgs 75/2017.
Con l’accrescersi dei bandi, tornano a manifestarsi storture anche piuttosto gravi nel’impostazione delle selezioni, volte in maniera molto chiara a limitare fortemente il novero dei possibili partecipanti. Un’intenzione che si spiega, certamente, con la “pressione” dovuta alla potenziale altissima numerosità delle domande, ma tuttavia non giustificabile.
I mezzi per preselezionare i candidati da ammettere alle prove concorsuali non possono non essere caratterizzati da sistemi di apertura ed oggettivi, come i test appunto di ammissione.
Inserire nei bandi clausole di esclusione connessi a specifici status personali o situazioni di fatto assolutamente non giustificati dall’interesse pubblico e non meritevoli di tutela implica ammettere la possibilità di conculcare diritti assoluti posti dalla Costituzione e dalle leggi. Oltre a creare il rischio di vere e proprie vessazioni, in particolare nel caso delle procedure di stabilizzazione. In questi casi, infatti, inserire un divieto di partecipare a chi abbia un contenzioso in essere, significa disincentivare pesantemente il lavoratore impropriamente assunto ripetutamente a tempo determinato dal chiedere tutela in giudizio e, di fatto, produrre una ritorsione in tutto antigiuridica.
In ogni caso, clausole di esclusione per pregressi contenziosi violano in modo evidentissimo una serie di norme costituzionali: l’articolo 3 e il principio di uguaglianza ivi regolato; l’articolo 51, comma 1, ai sensi del quale tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (e nessuna legge prevede il requisito dell’assenza di contenziosi con l’amministrazione che bandisce il concorso); infine, articolo 24, comma 1, ai sensi del quale “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
Appare chiaro che un provvedimento amministrativo, qual è un bando di concorso, anche se sorretto eventualmente da un regolamento di disciplina dei concorsi, non abbia alcuno spazio giuridico per introdurre un divieto platealmente contrario a legge, che dispone una restrizione non ammessa dalla Costituzione, tale perfino da ledere il diritto e la libertà di ciascun cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi.
Per altro, risulta assolutamente chiaro che la circostanza della sussistenza di un contenzioso in atto è totalmente estranea al concorso, il cui scopo consiste esclusivamente nell’accertamento delle capacità professionali e tecniche della persona da selezionare, sicché il tema della pendenza di vertenze con l’amministrazione è del tutto irrilevante.
Non è da dimenticare che nell’ambito simile degli appalti pubblici la giurisprudenza ha da tempo enucleato un orientamento teso a sottolineare la pesante illegittimità di clausole dei bandi finalizzate ad escludere gli appaltatori che abbiano vertenze in corso. Molto chiara è, per esempio, la sentenza del Tar Basilicata, Sez. I, 28 maggio 2010, n. 325, che ha sancito l’illegittimità dell’avviso di gara in cui si commina l’esclusione per chi si trovi in causa con l’ente appaltante. Tale clausola, infatti, spiega il Tar contrasta con l’articolo 24 della Costituzione. La sentenza, che si aggancia ad un orientamento consolidato aggiunge che la semplice esistenza d’un contenzioso in atto non è di per sé indice d’inaffidabilità, anche perchè la lite si può chiudere dando torto all’amministrazione e soprattutto la clausola di esclusione non conduce a una selezione qualitativa dei partecipanti, non avendo alcun riflesso sull’efficacia dell’azione amministrativa, ma solo un’evidente e univoca finalità di penalizzazione.
Si tratta di conclusioni che si adattano perfettamente anche alle ipotesi di concorsi per le assunzioni e confermano l’irrimediabile illegittimità di bandi che contengano simili clausole di esclusione.
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