Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL’indennità di posizione dei responsabili, nel caso in cui da più di un anno non sia stato nominato il nucleo di valutazione, può essere rideterminata dal sindaco con decreto?
Ora viene corrisposta sulla base di un decreto sindacale che l’aveva prevista al minimo, ma, in virtù della disponibilità economica dell’Ente, il Sindaco vorrebbe aumentarla, è possibile?
In base all’art. 5, comma 3, lettera e), del CCNL Funzioni locali 21.5.2018 i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, cui è correlata la indennità di posizione, sono oggetto di confronto sindacale che è la modalità relazionale che prevede che le parti si confrontino al fine di “esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’ente intende adottare”. Ciò premesso trattasi di materia rimessa alle determinazioni dell’amministrazioni salvo appunto la preventiva informativa e l’eventuale confronto, se richiesto dalle parti. Il confronto deve concludersi entro 30 giorni e non prevede che le parti raggiungano un accordo ma che, a conclusione, redigano una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. A seguito del confronto l’amministrazione riprende in pieno la propria autonomia di determinazione delle graduazioni.
E’ da escludere che l’amministrazione possa procedere ad una modifica delle indennità di posizione dei responsabili senza preventivamente aver graduato le relative posizioni. Infatti il successivo art. 15, comma 2, CCNL Funzioni locali 21.5.2018 stabilisce che l’importo “della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa” e che ciascun “ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa”.
Pertanto, l’Ente prima di procedere con l’aumento della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa deve definire i criteri di graduazione, informare i sindacati, avviare il confronto, se richiesto, e, infine, determinarsi sulla graduazione tenendo conto della “complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa”.
Va, inoltre, ricordato che l’eventuale aumento dell’indennità di posizione deve essere compatibile con le risorse destinate in bilancio a tale finalità e che le risorse destinate al trattamento accessorio non devono superare complessivamente il corrispondente importo stanziato nel 2016.
L’eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, con la contestuale riduzione del fondo risorse decentrate destinato al restante personale, è oggetto di contrattazione decentrata.
Non risulta vi sia un ruolo codificato del Nucleo di valutazione nella graduazione delle posizioni, fermo restando che l’ordinamento interno dell’ente può ben prevedere una validazione da parte di detto organo o altre forme di coinvolgimento.
Si ricorda, infine, che nei comuni presso i quali non sono presenti dipendenti di categoria D le posizioni possono essere conferite a dipendenti inquadrati nelle categorie C o D e, in questi casi, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
Dott. Angelo Maria Savazzi 30/11/2018
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 26 maggio 2025
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