Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
il comune può acquistare la proprietà di un immobile a titolo di compensazione giudiziale di un credito
Servizi Comunali Inventario beni Valorizzazione patrimonio pubblicoApprofondimento di Mario Petrulli
IL COMUNE PUÒ ACQUISTARE LA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE A TITOLO DI COMPENSAZIONE GIUDIZIALE DI UN CREDITO
Mario Petrulli
Il recente parere n. 125 del 23 novembre 2018 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte merita una breve segnalazione perché risolve un dubbio pratico che può presentarsi nella prassi degli uffici finanziari e tecnici del Comune: la possibilità che l’Ente locale diventi proprietario di un immobile a titolo di compensazione giudiziale di un credito vantato nell’ambito di una procedura fallimentare, tenuto conto che l’art. 12 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, nella sua versione attuale dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 138, della Legge n. 228/2012, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014[1], gli enti territoriali possano effettuare operazioni di acquisto di immobili solo qualora ne siano comprovate l'indispensabilità e l’indilazionabilità, attestate dal responsabile del procedimento[2] con idonea motivazione contenuta nel provvedimento[3].
Secondo i giudici contabili, il caso specifico non rientra nei limiti previsti dalla norma citata, in quanto l’operazione de qua è finanziariamente neutra, dato che la compensazione giudiziale si risolve nell’accertamento da parte del giudice del controcredito, ossia del diritto di proprietà dell’immobile opposto in compensazione. Si ha, in sintesi, un mero “scambio” fra i diritti in gioco: il diritto di credito ed il diritto di proprietà di un immobile offerto in compensazione.
Peraltro, il comma 1 ter dell’art. 12 prevede espressamente una serie di obblighi concernenti le operazioni di acquisto che prevedono l'indicazione “del soggetto alienante e del prezzo pattuito”, mentre nell’ipotesi in esame, in disparte il fatto della non riconoscibilità di una pattuizione in relazione al corrispettivo, non si vede come, perfezionandosi il trasferimento della proprietà per effetto della compensazione giudiziale, possa configurarsi civilisticamente la figura del “soggetto alienante”, atteso che le posizioni di alienante e di acquirente sono reciproche e riferibili ad entrambi i soggetti interessati: ciò costituisce un ulteriore indizio dell’inapplicabilità della disposizione citata.
Può essere utile ricordare che la Corte dei conti in passato ha escluso l’applicabilità dei limiti contenuti nell’art. 12 del D.L. n. 98/2011 anche nei casi di acquisto di immobili a seguito di:
[1] Attualmente non è più vigente la precedente norma imperativa che vietava l’acquisto di beni immobili nell’anno 2013, contenuta nel comma 1 quater dell’art. 12 del d.l. 98/2011, così come introdotto dall’art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012, secondo cui "Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ... (omissis)... non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti".
[2] Il comma 1 ter dell’art. 12 del d.l. 98/2011, così come introdotto dall’art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012, e quale risultante, da ultimo, dalle integrazioni apportate dall'art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente”.
[3] Sez. reg. di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 240/2017/PAR.
[4] Sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 21/2015/PAR e delib. n. 257/2016/PAR.
[5] Sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 148/2013/PAR; sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 89/2013/PAR; sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 97/2014/PAR.
[6] Sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 97/2014/PAR.
[7] Sull’applicabilità della norma citata al contratto di transazione avente ad oggetto immobili, la Corte dei conti, sez. reg. Lombardia, con la delibera n. 310/2015 ha affermato che “[...] la disciplina limitativa, vigente dal 2014, all'acquisto di beni immobili da parte degli enti locali, posta dall'art. 12, comma 1-ter, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 138, della legge di stabilità n. 228 del 2012, non possa trovare diretta applicazione riguardo ai beni immobili acquisiti a seguito della stipula di un contratto di transazione. Naturalmente, nello spirito del contenimento delle operazioni di acquisto di beni immobili, che caratterizza l'intervento legislativo in discorso, appare necessario che l'ente locale procedente osservi, nei limiti di compatibilità con la fattispecie transattiva, i presupposti ed i requisiti previsti dall'esposta normativa. In particolare, sotto il profilo della "indispensabilità e indilazionabilità" dell'acquisizione di un immobile, risulta necessario che il provvedimento di autorizzazione alla stipula della transazione espliciti puntualmente i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali risulta necessario porre fine ad una controversia mediante la necessaria acquisizione al patrimonio comunale di un bene immobile, evidenziando in particolare i vantaggi derivanti da tale opzione e gli alternativi rischi derivanti dal protrarsi del contenzioso. Per quanto riguarda, inoltre, l'apposita attestazione di congruità, anche se non appare necessario, alla luce della differente conformazione della fattispecie transattiva (in cui è assente un "prezzo" di acquisto, di cui occorre valutare la "congruità"), l'intervento di apposita stima da parte dell'Agenzia del Demanio (opzione comunque preferibile al fine di ottenere una certificazione da parte di un soggetto istituzionale e terzo), risulta tuttavia doveroso che la valutazione del bene oggetto di acquisizione al patrimonio comunale sia certificata dagli appositi uffici tecnici interni, costituendo elemento della complessiva stima di convenienza economica dell'accordo transattivo (sul quale, in generale, va naturalmente assunto specifico parere dell'avvocatura interna, nonché gli ulteriori pareri richiesti da norme di legge o regolamentari). Infine, si ritiene necessario, non risultando incompatibile con la struttura dell'operazione transattiva, l'apposita pubblicazione, con indicazione del soggetto alienante, dell'immobile acquisito e degli altri elementi essenziali dell'accordo transattivo, nel sito istituzionale dell'ente”.
[8] Sez. reg. di controllo per le Marche, delib. n. 7/2013/PAR.
[9] Sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 148/2013/PAR; sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 89/PAR/2013.
[10] Sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 164/2013.
ANCI – 29 maggio 2025
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Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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