Devoluzione Mutui per Ente in Riequilibrio Pluriennale (Art 243-bis)

Risposta al quesito del Dott. Daniele Lanza

Quesiti
di Lanza Daniele
03 Dicembre 2018

Un ente con procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis in atto, qualora ottenesse autorizzazione alla devoluzione di Mutui, ha l'obbligo di utilizzare tale devoluzione per il risanamento dell'Ente (atto che sarebbe sicuramente preferibile) o ciò è una mera facoltà?

 

Risposta

Per quanto concerne l’utilizzo delle entrate da devoluzione, non essendo esse derivanti da assunzione di prestiti ed a natura vincolata attenuata, debbono essere prioritariamente adottate per il riequilibrio secondo il dettato dell’articolo 193 comma 3 del TUEL al fine di finanziare eventuali squilibri derivanti dalla gestione investimenti.

Ove non esistano squilibri di parte investimenti, tali entrate non possono essere utilizzate nel piano di riequilibrio, pertanto, non essendo nuovo debito, sono rimpiegabili nell’attivazione di nuova spesa nel rispetto del quadro normativo vigente.

 

Dott. Daniele Lanza 23/11/2018

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