Il mancato adeguamento dei costi di costruzione provoca danno erariale

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia – Sentenza 2 novembre 2018, n. 727

Servizi Comunali
di Redazione: Galli Gianluca
30 Novembre 2018

MASSIMA

Per ciò che concerne il costo di costruzione tale articolo del DPR 380/2001 ha confermato, inoltre, quanto già previsto dall’art. 11 della legge 10/1977 ossia che la quota di contributo relativa a tale costo, “determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione” (comma 3). La norma ha, poi, confermato quanto già previsto dall’art. 6 della legge Bucalossi stabilendo che “Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457”, che “Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” ed ancora che “Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione” (comma 9).

In riferimento a tale ultima competenza deve evidenziarsi che la Regione Puglia con l’art. 36 della legge regionale n. 6 del 12.2.1979, non più modificato, ha stabilito che il contributo afferente il costo di costruzione, di cui all' art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei Comuni della Puglia viene fissato nella misura del 5% del costo di costruzione stesso.

La Regione Puglia, poi, con l’art. 2 della L.R. 01/02/2007, n. 1, intitolato Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ha emanato altre disposizioni normative nell’ambito dell’ulteriore competenza demandata alle regioni, stabilendo quanto segue:

“Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l'edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell' articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), con Delib.G.R. 4 aprile 2006, n. 449  (Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia residenziale agevolata), ossia pari a euro 594,00/mq” (comma 1).

“I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l'edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i "Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione" di cui all'allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco” (comma 2).

“In assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” (comma 3).

“Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l'adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno” (comma 4).

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