Pubblicato elenco definitivo dei Comuni beneficiari del finanziamento per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori – Anno 2025
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
Risposta al quesito di Halley Informatica
QuesitiE' d'obbligo normativo da parte del Codice Contratti suddividere in lotti l'opera pubblica. Se l'opera è composta da categorie diverse OG1, OS1 ecc. il problema non si pone è semplice suddividere in lotti in base alle categorie. Supponiamo che l'opera preveda il rifacimento degli asfalti categoria unica è altrettanto possibile la suddivisione in lotti funzionali?
Il Tar Sicilia – Palermo (28 maggio 2018, n. 1202), richiamando quanto affermato in giurisprudenza, già in vigenza del vecchio codice appalti, ricorda come le stazioni appaltanti debbano, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese e che, nella determina a contrarre, le pp.A. medesime debbano indicare la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti, essendo la regola generale la suddivisione in lotti a tutela della concorrenza.
Ciò detto, il principio della suddivisione in lotti può però essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669) ed è espressione di una scelta discrezionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081), sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto di grosse dimensioni in lotti. In particolare è invalida l’indizione di una procedura di gara, laddove non si suddivida in lotti funzionali i servizi differenti. La discrezionale suddivisione, o non suddivisione, in lotti di un appalto deve essere coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nel relativo procedimento di affidamento e deve essere motivata sin dall’inizio, non essendo sufficienti richiami generici dell’Amministrazione ad avere un unico gestore per tutti i servizi.
Si ricorda a tal fine che il “lotto funzionale” è uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.
In conclusione, la suddivisione in lotti è favorita dal legislatore e riguarda anche opere sostanzialmente unitarie ma separabili in quanto la loro realizzazione non sia collegata alle altre parti: ad esempio, qualora vi siano 10 km di strade da realizzare, si potrebbero organizzare i lavori in lotti, uno per la principale ed i residuali per le traverse laterali.
Halley informatica srl
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ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
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