Validità certificati rilasciati estero

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
29 Novembre 2018

Capita spesso che ci portino da trascrivere dei certificati di nascita/matrimonio rilasciati all’estero anche 30 anni fa. Il nostro dubbio è questo: li consideriamo validi o l’interessato deve provvedere a presentare un certificato più recente?               

Il certificato è legalizzato dall’Autorità consolare e tradotto ma spesso lo stato di conservazione non è buono ed inoltre mancano i timbri di congiunzione dei fogli della traduzione.

Risposta

Al quesito formulato non può essere fornita una risposta univoca; ciò per ragioni legate essenzialmente alla impossibilità di conoscere quanto disposto dalle diverse legislazioni straniere in merito alla validità dei certificati rilasciati dalle rispettive autorità.

Ciò premesso, in linea generale, qualora il certificato riporti esplicitamente il periodo di validità, è a tale periodo che, ovviamente, occorre far riferimento.

In mancanza di tale indicazione, dovrebbe trovare applicazione il criterio generale posto dall’art. 41 comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 che stabilisce in 6 mesi la durata di validità dei certificati. Tuttavia tale regola non può essere sempre rispettata poiché in alcuni casi il certificato esibito è l’unico esemplare che viene rilasciato; in altri casi esistono delle motivazioni oggettive che impediscono o rendono praticamente impossibile ottenere un certificato più recente. Per tale motivo, in mancanza di una regolamentazione esplicita della ipotesi in esame nell’ambito dell’ordinamento di stato civile, l’ufficiale di stato civile dovrà valutare caso per caso la situazione e decidere, sulla base di elementi solidi ed oggettivi, se il certificato esibito possa o meno essere utilizzato per la trascrizione. Infine, qualora si nutrano dubbi sulla validità della traduzione esibita (es. per mancanza di timbri di congiunzione), si potrà sempre invitare l’interessato ad esibire una nuova traduzione, adempimento che può essere effettuato anche nell’ambito di quanto disposto dall’art.  22 del d.P.R. n. 396/2000 “Traduzione del contenuto di documenti. 1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero”.

 

Dr.ssa Liliana Palmieri 18 novembre 2018

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