Accesso agli atti concorso pubblico

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
28 Novembre 2018

Un candidato partecipante ad una procedura di concorso, ma non ammesso alla prova orale, può avere accesso ed estrarre copia degli elaborati afferenti le prove scritte dei candidati ammessi all’orale, prima della conclusione della procedura concorsuale stessa? E a conclusione del concorso? Un consigliere comunale può avere accesso - ed ottenere copia - degli elaborati di tutti i partecipanti alle prove concorsuali di un concorso pubblico, prima della conclusione dello stesso? E una volta individuato il vincitore?

 

 

Risposta

La giurisprudenza amministrativa, in modo pacifico, ritiene che curriculum, elaborati, prove, verbali e quant’altro concerna una selezione concorsuale di carattere pubblico, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990. La giurisprudenza Amministrativa, infatti, è orientata ad affermare che in un concorso pubblico essendo una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione, è consentito l’accesso alle prove degli altri concorrenti (TAR Lazio, Roma, 08.07.2008 n. 6450; TAR Campania, Napoli, sez. V, 10.03.2005 n. 1688; 10.10.2002 n. 6256; C.d.S., sez. IV, 13.01.1995, n. 5; 31.10.1997, n. 1249). “Tutti gli atti dei candidati ad un concorso, una volta acquisiti alla procedura, escono quindi dalla sfera personale di disponibilità dei partecipanti, di tal che le domande e i documenti prodotti dai candidati – così come i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati – sono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa “in radice” l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza” (Tar Puglia Bari Sez. III, Sent., 25.02.2010, n. 684).

 

Quanto al tempo dell’accesso, il differimento sia conforme alle norme enucleabili dagli artt. 24, comma 4 (“L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”), e 25, comma 3, della l. 241/90 (“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati”), nonché dall’art. 9 del d.P.R. n. 184 del 2006  (“1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata), stante “l’evidente necessità di non intralciare la conclusione del procedimento in corso assicurando al contempo la riservatezza dei lavori della Commissione e la tutela dell’anonimato” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5726).

 

Nell’ambito delle procedure concorsuali, l’Amministrazione competente, quindi, ben può disporre il differimento dell’accesso di alcune categorie di atti fino all’esito delle operazioni, purché ciò sia debitamente motivato e non leda il diritto di difesa del privato (Tar Lazio, Roma, sentenza n. 275/2018, secondo cui l’istituto del differimento, dunque, non contrasta con l’interesse del privato, ma ne rinvia il soddisfacimento a una data successiva, a tutela al tempo stesso dell’interesse pubblico alla riservatezza e alla speditezza delle operazioni concorsuali).

 

Quanto, infine, alla richiesta del consigliere comunale, se è vero che le prerogative di queste sono alquante ampie, nel caso di specie l’istanza, sia durante che nel corso delle prove concorsuali, appare abnorme e sproporzionata ai fini del proprio mandato, in contrasto con la posizione enucleata dalla giurisprudenza secondo cui, comunque,  l’ istanza deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, specie se l’istanza appaia tendere a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente e non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche (cfr. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 12 febbraio 2013, n.846; TAR Catanzaro, sent. n. 294/2015).

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 19/11/2018

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