Certificazione in seguito a riconoscimento

Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini

Quesiti
di Pasquini Agostino
28 Novembre 2018

Un Istituto Bancario ci richiede un certificato di residenza relativo ad un cittadino che è stato riconosciuto dal padre con conseguente cambio di cognome. La richiesta viene però effettuata con l’indicazione del cognome precedente al riconoscimento, si chiede pertanto se sia corretto rispondere che il suddetto risulta “sconosciuto al nostro Comune” o si possano fornire le nuove generalità.

 

Risposta

Non potete certo dire che è sconosciuto, in quanto lo conoscete bene …

 

Il “riconoscimento” è una fattispecie dello stato civile per cui non è prevista la stessa riservatezza dell’adozione o del cambio di sesso, dunque non ci sono delle ragioni preclusive rispetto al fatto che la banca sappia del riconoscimento.

 

D’altra parte, non dire alla banca quale sia il nuovo cognome della persona interessata potrebbe determinare anche un danno per la persona stessa (magari devono restituirgli dei soldi …).

 

In assenza di norme specifiche che dicano come fare in casi simili (se fosse stata una adozione c’era un divieto espresso …), consiglierei di fare così:

 

  1. Predisporre il certificato con le generalità attuali;
  2. Inviare detto certificato con una nota essenziale dal seguente tenore: “la persona, di cui codesta banca ha richiesto il certificato, ha assunto le generalità di cui all’allegato certificato“

 

Se la banca vorrà avere contezza del perché c’è stato questo cambiamento di nome, non glielo dirà l’anagrafe, ma lo stato civile del comune di nascita (o di iscrizione dell’atto di nascita) rilasciando una copia integrale dell’atto di nascita stesso, qualora detta necessità di sapere la variazione sia meritevole di essere accolta.

 

In quel caso l’ufficio dello stato civile applicherebbe questa norma del Regolamento DPR 396/2000:

 

 

D.P.R. 3-11-2000n. 396 – Art. 107.  Estratti per copia integrale.

 

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

 

2. L'estratto per copia integrale deve contenere:

 

a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;

 

b) le singoleannotazioni che si trovano sull'atto originale;

 

c) l'attestazione, daparte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

 

Dott.Agostino Pasquini 16/11/2018

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