Corte di Cassazione Penale, Sezione III – Sentenza 19 aprile 2018, n. 44104
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Può affermarsi che, rispetto all'incremento patrimoniale che normalmente discende già dalla semplice emanazione di un permesso di costruire illegittimo, l'eventuale successiva attività edificatoria - così come l'eventuale successiva alienazione del terreno divenuto edificabile - costituisce un post factum, che dipende da una condotta ulteriore del titolare del bene, rimanendo estraneo alla sfera di azione del pubblico ufficiale che ha emanato l'atto illegittimo. Ne consegue che il momento consumativo del reato di abuso d'ufficio consistente nell'emanazione di un permesso di costruire illegittimo coincide con l'emanazione dell'atto stesso, perché in tale momento si compie la condotta del pubblico ufficiale e si verifica l'ingiusto vantaggio patrimoniale per il soggetto beneficiato.
Dipartimento per le politiche della famiglia – 30 maggio 2025
Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 8 maggio 2025, n. 3914
ANAC – 8 maggio 2025 (Delibera n. 164 del 2 aprile 2025)
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