Intestazione concessione al minore mediante l'intervento del genitore
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
Quesiti- da sempre l’Arma dei Carabinieri ha fondato la sua esistenza sulle “stazioni”, che sono assurte ad insegna e stabile presidio dello Stato in tutte le località , anche le più piccole, del territorio nazionale, affermandosi come sicuro punto di riferimento per i cittadini e che da qualche mese risulta compromessa a causa della inagibilità degli attuali locali, la presenza della Caserma dei Carabinieri nella tenenza di Montechiaro d’Asti che qualora non trovassero una rilocalizzazione sarebbero costretti ad emigrare in una Stazione a 10 Km di distanza dall'attuale;
- in particolare la Stazione dei Carabinieri di Montechiaro d’Asti origina una “tenenza” che comprende i dieci Comuni di: Camerano Casasco, Chiusano, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cossombrato, Settime, Soglio, Villa San Secondo e Montechiaro d’Asti, di cui cinque (Camerano Casasco, Cinaglio, Cortanze, Cossombrato e Montechiaro) costituiscono “l’Unione dei Comuni Comunità Collinare Val Rilate”;
- il Comune di Montechiaro d’Asti, date le finalità statutarie dell’Unione appena citata e l’interesse comune generale prevalente, cioè quello di salvaguardare gli strumenti a tutela della sicurezza dei cittadini e della polizia locale, accertato anche che nessuno dei Comuni appartenenti alla “tenenza” dispone di “Polizia municipale locale”, propone a tutti i Comuni interessati di scongiurare l’esodo dapprima e successivamente magari la soppressione della Stazione dei Carabinieri di Montechiaro, con notevole disagio per l’intero comprensorio territoriale della Val Rilate, chiedendo in sostanza all’Unione dei Comuni Comunità Collinare Val Rilate di valutare l’ipotesi di identificarsi quale “capofila/capoprogetto” per la ristrutturazione/riloca-lizzazione dell’attuale Caserma sita in Via Maresco N. 16 in locali di proprietà del Comune di Montechiaro d’Asti, operazione per la quale, secondo un eseguito studio di fattibilità, necessiterebbe una somma di Euro 300.000,00 ca; la disponibilità dell’immobile in questione deriverebbe da un contratto di comodato d’uso (gratuito) da stipularsi tra il Comune di Montechiaro d’Asti e l’Unione stessa, della durata almeno pari alla durata del mutuo che l’Unione assumerebbe presso la Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto di Credito, necessario per finanziare le medesime opere di ristrutturazione; in virtù di tale contratto, l’immobile verrebbe patrimonializzato dall’Unione dei Comuni Comunità Collinare Val Rilate, con l’impegno del Comune di Montechiaro di garantire a mezzo di idonei provvedimenti il pagamento delle rate del mutuo in questione in base al disposto dell’art. 207 commi 1/1bis/3/4 del T.U.E.L. così come asserito nel regolamento di contabilità del Comune di Montechiaro d’Asti nell’ipotesi di una eventuale messa in liquidazione e chiusura dell’Unione;
- già esiste l’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno alla Prefettura di Asti di stipulare un contratto di affitto per i locali che verranno adibiti a Caserma dei Carabinieri con il Comune di Montechiaro d’Asti, dal quale deriveranno proventi per Euro 10.030,88 annui, che evidentemente potranno essere utilizzati dal medesimo Comune per contribuire a sostenere l’onere del predetto mutuo da parte dell’Unione dei Comuni;
- la proposta del Presidente dell’Unione e del Sindaco di Montechiaro consiste nell’accollo delle spese progettuali connesse all’intervento in questione, presumibili in c.a. Ventimila euro, a carico dell’Unione dei Comuni le cui risorse verranno reperite dall’avanzo di amministrazione dell’Unione che risulta capiente; Rilevato che:
- l’ipotesi di cui sopra risulta meritevole di condivisione e sostegno da parte di questa Unione, anche in relazione alle Finalità indicate all’art 2 “comma 3 - del suo Statuto FINALITA’ si riporta testualmente: “consentire ad ogni singolo Comune aderente di richiedere all’Unione la realizzazione di azioni o interventi peculiari nel proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche ed indirizzi comuni definiti, assumendosi direttamente i relativi oneri aggiuntivi.” e coerentemente con l’art.19 del d.l. n.95/12 conv. In legge n.135/12 e smi; si richiede il seguente parere:
1) Se sia legittimamente configurabile l’operazione come sopra enunciata;
2) Se sia legittimo il parere da parte del Revisore contabile e del Responsabile finanziario dell’Unione nella variazione di bilancio che contempla il prelievo delle risorse necessarie alla progettazione fino ad Euro 10.000,00 (fase del progetto: definitivo) prelevando le risorse dalla quota di avanzo di amministrazione dell’Unione per destinarle a specifico capitolo, ovviamente preliminarmente prevedendo nel DUP l’investimento in questione;
3) Se lo statuto così come sopra formulato possa essere garante dei fini dell’operazione in considerazione del fatto che per l’appunto la presenza sul territorio della Caserma dei Carabinieri risulta essere una peculiarità da oltre 60 anni o in alternativa debba essere meglio variato e specificato nello statuto la finalità specifica dell’operazione in questione.
L’intervento descritto nel quesito è da considerare, a giudizio dello scrivente, ammissibile. Al riguardo rilevano le considerazioni che seguono:
a) l’intervento appare coerente con le finalità dell’Unione, quali risultano definite dall’art. 2 del relativo Statuto (ed in parte riportate nel testo del quesito);
b) fatta salva la spesa per la progettazione, gli oneri finanziari dell’operazione non risultano a carico dell’Unione, ma degli Enti Locali (in particolare del comune di Montechiaro d’Asti, che dovrà cedere all’Unione in comodato d’uso l’immobile da ristrutturare nonché impegnarsi a garantire il pagamento delle rate del mutuo);
c) l’onere finanziario che detto comune andrà ad assumere ai sensi dell’art. 207 del TUEL dovrà essere computato come indebitamento del Comune stesso, e gli interessi relativi concorreranno alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’art. 204 del medesimo TUEL;
d) la proposta di variazione di bilancio per finanziare la spesa di progettazione (che dovrà essere contabilizzata al titolo 2 quale spesa di investimento) dovrà essere necessariamente corredata sia del parere del Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49 del TUEL) sia del parere dell’organo di revisione (art. 239, comma 1, lettera a), n. 2, del medesimo TUEL);
e) qualora la variazione di bilancio di cui sopra preveda l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, dovranno essere rispettate le priorità elencate nell’art. 187, comma 2, del TUEL, e quindi tale utilizzo risulterà consentito solamente se non risulti l’esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ed il bilancio risulti in equilibrio.
Fatte le su esposte considerazioni, si rileva comunque che la impostazione prospettata risulta abbastanza complessa ed articolata (senza poi considerare le implicazioni, contabili ed economico-patrimoniali, che derivano dalla effettuazione di migliorie su beni di terzi); sembra più lineare che, salvo il finanziamento della spesa di progettazione da parte dell’Unione, il mutuo venga assunto dal comune, e ciò sia perché l’immobile risulta di proprietà del medesimo sia perché ad esso fa comunque carico l’onere finanziario per l’ammortamento del mutuo.
Dott. Ennio Braccioni 16/11/2018
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Dipartimento per le politiche della famiglia – 7 maggio 2025
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