Indennità di reperibilità

Risposta al quesito di Daniele Conforti Consulente del Lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
27 Novembre 2018

Nel Comune non è stato approvato alcun regolamento di reperibilità, né stabiliti dei turni per cui l'attività è stata espletata sempre dall'unico dipendente (addetto all'anagrafe) senza che ci sia stata anche una specifica autorizzazione per lo straordinario che ha effettuato. Lo stesso quindi richiede di essere pagato per più di n. 6 giornate mensili per la reperibilità e per n. 4 ore giornaliere a titolo di straordinario per i giorni per i quali ha svolto l'attività. E' possibile liquidare e pagare per più di 6 giorni mensili considerato che l'importo è stato stanziato in contrattazione decentrata?


 

Risposta

L’art. 24, comma 3, del ccnl Funzioni Locali 2016-2018 prevede che “ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese”. Il successivo comma 4 prevede che la contrattazione integrativa può elevare il limite e l’importo, fino ad un massimo di € 13,00.

Pertanto se in contrattazione decentrata non è stato elevato il limite, il lavoratore può effettuare il servizio di reperibilità per un massimo di 6 volte nel mese.

 

Inoltre, è opportuno precisare, che l’eventuale periodo lavorato, a seguito di chiamata di un dipendente in reperibilità, viene considerato “servizio a qualsiasi titolo prestato”, e con diritto al relativo computo vuoi ai fini del rispetto dell’orario ordinario, vuoi ai fini delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto dovrà essere scomputato dalle ore di reperibilità sia ai fini del trattamento economico (nel rispetto del minimo) sia ai fini del riposo compensativo. Quindi, se il dipendente in turno di reperibilità di 6 ore in giorno feriale viene chiamato a rendere una prestazione lavorativa di 2 ore, avrà diritto all’indennità di reperibilità (maggiorata del 10%) solo per 4 ore mentre per le 2 ore di prestazione rese a seguito della chiamata avrà diritto al solo compenso per lavoro straordinario (o ad equivalente recupero orario).

 

Daniele Conforti Consulente del Lavoro            Data 15/11/2018

 

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