Assunzione a tempo indeterminato

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
23 Novembre 2018

Il caso è questo: Alla luce del disposto dell'art. 1, comma 1148, lett. a), della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2017), "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazione delle assunzioni è prorogata al 31 dicembre 2018..", Nell’incertezza di una possibile ulteriore proroga delle attuali graduatorie il comune vorrebbe poter assumere con contratto a tempo indeterminato l’idoneo di un concorso, svoltosi presso il medesimo comune nel 2011. Tuttavia l’attuale piano del fabbisogno 2018 non contiene questo posto vacante. Si chiede se alla luce della nuova nozione di dotazione organica possa essere disatteso il rispetto dell'art. 91, comma 4, del TUEL, secondo cui non è possibile utilizzare gli idonei delle graduatorie di un pubblico concorso per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La stessa corte dei conti nella Deliberazione 11/10/2018, n. 371 - Corte dei Conti - Sez. controllo Veneto così recita “per effetto della pubblicazione, da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e della conseguente entrata in vigore delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" - adottate con Decreto del Ministro del 8 maggio 2018, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Salute, in attuazione dell'art. 6-ter, comma 1, del D.lgs. n. 165/2011 (introdotto dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017) - "il nuovo sistema, nella proiezione che ne fa il legislatore, dovrebbe essere caratterizzato dall'abbandono del concetto stesso di dotazione organica di tal che la distinzione, sopra richiamata, tra posti in organico resi disponibili in base a vacanze pregresse rispetto alle procedure concorsuali e posti di nuova istituzione, dovrebbe venir meno". Tali Linee di indirizzo sono state pubblicate sulla G.U. n. 173 del 27-7-2018, a seguito della apposizione del visto e della registrazione dell'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale della Corte dei conti. Potrebbe l’amministrazione, secondo un suo parere, provvedere alla modifica del proprio piano del fabbisogno 2018, ferme restando tutte le condizioni necessari per effettuare l’assunzione.

 

 

Risposta

In assenza di orientamenti specifici che innovino circa la concreta applicazione dell’art. 91, comma 4, del TUEL alla luce delle sopravvenienze normative (d.lgs. 75/2017) si deve ritenere che poiché trattasi di un concorso bandito nel 2011 e il posto per il quale si vuole procedere allo scorrimento non era già stato istituito a normativa vigente, le ulteriori disponibilità derivanti dall’utilizzo del nuovo concetto di dotazione organica (ovvero del superamento del medesimo concetto), previsto dalle nuove linee guida, non possano essere applicate al caso specifico, trattandosi di una disponibilità comunque nata ex post e che comunque deriva dalle verifiche formali e sostanziali previste dalle medesime linee guida nonché poste in relazione con gli obiettivi previsti dal piano della performance.

Infatti l’art. 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dal d.lgs. 75/2017, introduce alcuni importanti principi che le amministrazioni sono tenute a considerare nell’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale: l’ottimale impiego delle risorse pubbliche e l’ottimale  distribuzione delle risorse umane. Si tratta di principi la cui applicazione deve, tra l’altro, essere funzionale al perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, nonché all’efficienza, all’economicità e alla qualità dei servizi al cittadino.

Il Piano dei fabbisogni deve essere preceduta da un’attività di analisi e di rappresentazione delle esigenze sia quantitative (consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere la missione dell’amministrazione sulla base di attività omogenee e dei processi presidiati) che qualitative (con riferimento alle tipologie di professioni e competenze professionali rispondenti all’esigenze dell’amministrazione “tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare”). Nel Piano dei fabbisogni occorre dare conto delle verifiche effettuate, nell’ambito del riassetto organizzativo funzionale all’attuazione dei obiettivi di performance organizzativa definiti con il Piano della performance; la mancanza di tali verifiche rende inidoneo lo strumento programmatorio a superare il divieto di procedere ad assunzioni in caso di mancata adozione del PTFP rendendolo sostanzialmente cosa diversa da ciò che prescrive l’art. 6 del d.lgs. 165/2001.

Le amministrazioni deve essere in grado di dimostrare, in modo fattuale, di aver effettuato le verifiche qualitative e quantitative di cui sopra, di avere applicato i criteri richiamati dall’art. 6, e di avere, quando necessario,attivato tutte le leve di gestione delle risorse umane (riconversione, mobilità interna ecc.) che consenta il migliore utilizzo delle professionalità e delle competenze interne  già disponibili in funzione dell’attuazione delle attività previste dai diversi documenti di programmazione, dell’efficienza, dell’economicità e della qualità dei servizi erogati.

Dalle considerazioni sopra esposte emerge che le amministrazioni determineranno le nuove esigenze assunzionali in una prospettiva nuova per cui comunque trattasi di assunzioni la cui esigenza viene valutata ex post rispetto al concorso la cui graduatoria, in base al quesito, si intenderebbe utilizzare.

D’altra parte la deliberazione della Corte dei conti citata nel quesito non si sofferma nel definire le conseguenze sulle graduatorie preesistenti delle linee guida ma si limita a stabilire il superamento della distinzione “tra posti in organico resi disponibili in base a vacanze pregresse rispetto alle procedure concorsuali e posti di nuova istituzione”; ma questo dovrebbe valere per il futuro e non per le procedure concorsuali avviate in passato.

Dott. Angelo Maria Savazzi 09/11/2018

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