Scorrimento graduatorie ex art. 16 Legge 56/87, lavoratori iscritti a liste centro per l’Impiego
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNel Nostro Comune è stato da poco concluso un concorso per 1 posto cat. C1 istruttore amministrativo - area Amministrativa / demografica a tempo pieno ed indeterminato. Una persona è risultata vincitrice ed assunta, altre 3 persone formano la nostra graduatoria vigente. Un altro Comune ha concluso un concorso per un posto cat. C1 istruttore amministrativo - area Affari Generali / Demografici / Servizi Sociali / Scu a tempo parziale 24 ore ed indeterminato. Quesito: il profilo è sostanzialmente identico, cambia solo il tempo che nel nostro caso è a tempo pieno, nell'altro Comune invece è a tempo parziale 24 ore: è legittimo assumere part time 24 ore pescando dalla graduatoria dell'altro Comune, superando/scavalcando quindi gli idonei della nostra graduatoria?
Il DL 90/2014 (art. 3 c. 5ter) ha esteso anche agli enti locali la regola valida per lo stato secondo cui prima di avviare la procedura concorsuale è necessario esaurire le proprie graduatorie (idonei), salvo comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (art. 4 c. 3 L. 125/2013: Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza).
Solo nel caso in cui non disponga di proprie graduatorie valide, l’ente può anche utilizzare le graduatorie di altri enti (art. 14 c. 4 bis DL 95/2012 e 3 c. 61 L 350/2003) purché abbia previsto tale modalità assunzionale nel proprio regolamento di organizzazione; stipuli una convenzione (anche mediante semplice scambio di lettere) con l’amministrazione titolare della graduatoria (art. 3 c. 61 L 350/2003). Al termine di un lungo dibattito sul tema, secondo l’orientamento più recente l’accordo può anche essere successivo all’approvazione della graduatoria (C.Conti Umbria 124/2013).
Secondo la giurisprudenza si tratta di diritti soggettivi degli idonei di graduatorie vigenti quando l’assunzione sia prevista in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l’approvazione della graduatoria. Ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l’ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso; ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l’efficacia della graduatoria ai fini dell’assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo. La pretesa allo”scorrimento”, di conseguenza, si colloca di per sé fuori dell’ambito della procedura concorsuale (esclusa, nella seconda delle ipotesi indicate, proprio dall’ultrattività della graduatoria approvata) ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al “diritto all’assunzione”, salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dall’ambito delle questioni di giurisdizione (cfr. tra le tante Cass. civ, SS.UU., sent. n. 19595/2012). Tuttavia, il riconoscimento del diritto alla nomina mediante scorrimento della graduatoria è subordinato all’accertamento di una decisione dell’Amministrazione di coprire il posto, decisione la quale equivale sostanzialmente a quella che avvia la procedura di concorso, che presuppone una vacanza di organico e che deve esprimere l’interesse concreto ed attuale dell’amministrazione di procedere alla sua copertura. In definitiva, solo la presenza di tale presupposto può determinare l’obbligo per la P.A. di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa precludendole di bandire una nuova procedura concorsuale, non essendo altrimenti obbligata all’assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti (a qualsiasi titolo) e che l’amministrazione stessa non intende coprire.
Dr. Eugenio De Carlo 14/11/2018
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
INPS – 10 aprile 2025
INPS – Messaggio 9 aprile 2025, n. 1217
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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