MATERIALE WORKSHOP: LE ENTRATE VINCOLATE Nuove prospettive di gestione
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiCon ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura degli uffici nei giorni 8 e 9 novembre; il giorno 8 la chiusura è stata motivata dall’esecuzione di lavori di allestimento mentre il giorno 9 è stato proclamato il lutto cittadino ed è stata aperta la camera ardente all’interno del Comune stesso.
Siccome in questi due giorni alcuni dipendenti hanno comunque svolto prestazioni lavorative (es. i Vigili urbani, l’autista dello scuolabus) si chiede come poter correttamente gestire le assenze e le presenze dei dipendenti.
La materia non trova disciplina in alcuna fonte contrattuale e l’ordinanza sindacale ha previsto la chiusura degli Uffici comunali. L’ordinanza non può comunque generare dei costi indiretti a carico della collettività che non siano stati previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Pertanto se il personale dipendente non ha reso la prestazione lavorativa, il datore di lavoro non corrisponderà la retribuzione per quei giorni oppure dovrà ricorrere ad uno degli istituti giuridici previsti dalla vigente contrattazione.
Taluni dipendenti potrebbero aver prestato l’attività lavorativa, come ad esempio gli appartenenti alla polizia locale. Di certo, per questi soggetti si genererebbe una disparità di trattamento con il restante personale. Né può essere ipotizzabile che chi ha reso la prestazione lavorativa venga remunerato con tariffa straordinaria.
Tale soluzione, è conforme – secondo l’Aran – all’orientamento di fondo valido per tutti i casi in cui manchi una precisa fonte regolativa, sia legale che contrattuale: evitare il determinarsi di oneri impropri ed ingiustificati, diretti o indiretti, a carico di bilancio degli enti.
Ciò non esclude, peraltro, sussistendone i presupposti, che l’ente possa ugualmente corrispondere la retribuzione per i giorni in cui si è verificata la situazione di forza maggiore, predisponendo, ad esempio, attraverso il ricorso alle varie tipologie di articolazione dell’orario di lavoro, il recupero delle giornate di mancata prestazione lavorativa. È di tutta evidenza che nell’ambito di tale casistica, l’Ente possa collocare d’ufficio in congedo ordinario i lavoratori interessati.
Infatti le ferie, diritto irrinunciabile, sono scelte per due settimane consecutive dal personale dipendente nel periodo giugno-settembre; gli altri giorni possono essere assegnati d’ufficio dal datore di lavoro.
Dr. Fabio Venanzi 13/11/2018
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 giugno 2025
Istat – 3 giugno 2025
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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