Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Marco Castelletti
QuesitiNel caso in cui il Comune ha una partecipazione diretta in un consorzio rifiuti (e dai dati avuti di bilancio non rientra nel perimetro di consolidamento) e nel contempo ha una partecipazione indiretta in una società partecipata al 51% dal consorzio, quest'ultima società è esclusa automaticamente dal consolidamento?
Ai sensi del punto 3 del Principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 : “Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.”
L’ente in prima battuta va ad individuare i soggetti che direttamente o indirettamente partecipati hanno i requisiti per essere inclusi nel “gruppo amministrazione pubblica” (di seguito GAP) del Comune capogruppo. All’interno dell’insieme dei soggetti appartenenti al GAP vengono individuati società ed enti strumentali da includere nel perimetro di consolidamento. Quest’ultima attività, effettuata prevalentemente in considerazione di requisiti quantitativi enunciati nel medesimo punto 3 del citato Principio applicato, viene realizzata su ogni singolo soggetto del GAP partecipato direttamente o indirettamente dal Comune capogruppo. Può quindi accadere che una società (riconosciuta come appartenente al GAP) controllata o anche solo partecipata indirettamente dal Comune capogruppo tramite una società non rientrante nel perimetro, debba essere effettivamente inclusa nel perimetro di consolidamento.
Dott. Marco Castellani 09/11/2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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