Pubblicato elenco definitivo dei Comuni beneficiari del finanziamento per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori – Anno 2025
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
DOMANDA:
Avendo ricevuto la richiesta di trascrizione del decreto prefettizio che autorizza il cambiamento del cognome a 2 cittadini minorenni, ho riscontrato che nel decreto viene indicato che deve essere trascritto e annotato, ma l'art. 94 del d.p.r. 396/2000 prevede che deve essere solo annotato. come procedere?
Risposta
L’ufficiale dello stato civile non può che eseguire quanto la legge dispone. Dunque applichi non solo l’art. 94, ma anche e soprattutto l’art. 28. Che dispone:
Art. 28. Iscrizioni e trascrizioni.
1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;
c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) i processi verbali di cui all'articolo 38.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;
f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
g) i provvedimenti in materia di adozione.
3.. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi. Dunque prima trascriva a norma dell’art. 28 comma 2 lettera f e poi annoti a norma dell’art. 94.
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Dipartimento per le politiche della famiglia – 28 maggio 2025
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