Cambio cognome figli minori

Quesiti
di Pasquini Agostino
09 Ottobre 2017

DOMANDA:

Avendo ricevuto la richiesta di trascrizione del decreto prefettizio che autorizza il cambiamento del cognome a 2 cittadini minorenni, ho riscontrato che nel decreto viene indicato che deve essere trascritto e annotato, ma l'art. 94 del d.p.r. 396/2000 prevede che deve essere solo annotato. come procedere?  

Risposta

Risposta

L’ufficiale dello stato civile non può che eseguire quanto la legge dispone. Dunque applichi non solo l’art. 94, ma anche e soprattutto l’art. 28. Che dispone:

Art. 28. Iscrizioni e trascrizioni.

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:

a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;

b) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;

c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

e) i processi verbali di cui all'articolo 38.

2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;

b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;

c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;

d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;

e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;

f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;

g) i provvedimenti in materia di adozione.

3.. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi. Dunque prima trascriva a norma dell’art. 28 comma 2 lettera f e poi annoti a norma dell’art. 94. 

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