Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl sottoscritto, è stato nominato responsabile, oltre che del servizio edilizio-urbanistico, del servizio di polizia municipale del proprio comune. Non essendo i l sottoscritto un agente/ufficiale di polizia locale, bensì geometra tecnico comunale inquadrato nella categoria “D”, si chiede un parere in merito alle funzioni ricoperte in materia di polizia. In particolare si chiede se, con riferimento all’art. 5 della L. n. 65/86, il sottoscritto rivesta funzioni di P.G. in senso generale (art. 57 c.p.p.) ed in materia di vigilanza edilizia (art. 27 D.P.R. 380/01) o di rifiuti (D.lgs. n. 152/06), in considerazione anche dell’ assenza in organico di agenti/ufficiali di P.G., se non saltuariamente acquisiti esternamente all’Ente per attività limitate e comunque non utili a ricoprire le funzioni di responsabilità delle procedure penali inerenti reati edilizi e/o di altra natura per quanto di competenza dell’Ente.
I dirigenti e i responsabili degli uffici tecnici comunali, comunque denominati, ed il personale tecnico che vi presta servizio, anche se addetti alla vigilanza urbanistico-edilizia, non rivestono la qualifica di polizia giudiziaria e, pertanto, devono astenersi dal compimento di qualsiasi attività o compito proprio di tali organi, tra i quali figura la polizia municipale, che, pertanto, non può essere intralciata nello svolgimento della sua attività ausiliaria della Procura con l’adozione di atti organizzativi interni la cui adozione dovrà, quindi, essere tempestivamente comunicata all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 331 e ss. c.p.p..
Dall’art. 57 c.p.p. si evince che un funzionario, seppur dirigente di un Comune, non può assumere la qualifica di appartenente alla polizia giudiziaria.
Inoltre, l’art.27 del DPR n. 380 del 2001 “Testo Unico in materia edilizia” recante norme in materia di “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” stabilisce quali poteri sono conferiti per legge ai funzionari, poteri che rientrano nella sfera amministrativa. Il funzionario può ordinare l’immediata sospensione dei lavori e il sequestro dei luoghi, ma tali atti hanno pur sempre carattere amministrativo e il provvedimento in questione non può essere qualificato quale misura cautelare la cui adozione richiede un procedimento disciplinato dal legislatore.
Venendo quindi al secondo punto della trattazione ne discende che l’obbligo per i funzionari di denunciare gli abusi rilevati nell’esercizio delle loro funzioni nasce dalla circostanza che essi sono da considerarsi non ufficiali o agenti di polizia bensì pubblici ufficiali con tutto ciò che ne consegue a livello di responsabilità penale in caso di omessa o ritardata denuncia (ex art. 361 c.p.p.).
Ciò è stato confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che: “il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, nell’accertare se una costruzione sia stata abusivamente realizzata, agisce in qualità di pubblico ufficiale e, come tale, ha l’obbligo di riferire al Sindaco” ( il solo da intendersi quale ufficiale di p.g. nei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza che a sua volta riferirà all’ A.G.).
In definitiva, il funzionario comunale è da considerarsi quale pubblico ufficiale che concorre in maniera sussidiaria e accessoria all’attuazione dei fini della P.A., con azioni che non possono essere isolate dal contesto della funzione pubblica.
Ne discende che la qualifica di ufficiale o agente deve scaturire dalla legge e non essere il frutto di una nomina o un conferimento di incarico.
Il conferimento della qualifica di ufficiale di p.g. effettuata da un Sindaco del Comune della provincia del territorio nazionale in capo all’architetto funzionario dell’ufficio tecnico del Comune stesso è, pertanto, da considerarsi illegittima. Viceversa, è da considerarsi agente di p.g. il capo dei vigili urbani, in particolare, l’art.5 della Legge n. 65 del 1986 prevede espressamente che sono Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza:
“Il personale che svolge servizio di polizia municipale,nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori,o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo,ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale”.
Dunque, i tecnici addetti agli uffici comunali incaricati alla vigilanza edilizia, non rivestono funzioni di polizia giudiziaria, ma sono pubblici ufficiali ed hanno perciò l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria. Qualora accertino l’abuso, sia d’iniziativa che d’ufficio, hanno l’obbligo di comunicare il fatto al Responsabile alla vigilanza urbanistico-edilizia. In detta competenza operativa vi è anche quella di identificare la norma violata, cosa non facile nell’immediatezza dell’ispezione, così come ci si potrebbe trovare di fronte ad un abuso non ben inquadrabile, ovvero se rientrante nel regime di permesso di costruire o DIA; pertanto alla comunicazione di constatazione da trasmettere al Responsabile alla vigilanza urbanistico-edilizia sarebbe opportuno allegare una relazione tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico che attesti la natura dell’opera accertata.
Gli appartenenti all'Ufficio Tecnico non hanno una vera e propria qualifica di P.G. ma hanno obbligo, in virtù di quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 (ed in particolare dagli artt. 68, 69, 96 e 103) di vigilare sul rispetto dell'attività edilizia. Gli stessi, a tal fine, possono "redigere verbali" e, i soli dirigenti o responsabili dell’ufficio"procedere al sequestro del cantiere" (ex art. 27).
Sul piano professionale, inoltre, diversi in base al CCNL enti locali il profilo di funzionario tecnico e quello di comandante, distinti per modalità di accesso, contenuti di preparazione e compiti gestionali che non possono essere commistionati, senza considerare che talvolta i ruoli di vigilanza edilizia tecnica e di polizia possono entrare in conflitto, per cui dovrebbero essere svolti da soggetti differenti. Analoghe considerazioni valgono per la vigilanza ambientale.
Dr. Eugenio De Carlo 09/11/2018
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