Corretto pagamento delle fatture d'acquisto emesse da professionisti

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
21 Novembre 2018

Si chiedono chiarimenti in riferimento al corretto pagamento delle fatture d'acquisto emesse da  professionisti che hanno una doppia cassa contributiva, ai fini di una corretta gestione della CU/2019.

I professionisti in questione, sia appartenenti al regime dei minimi o regime ordinario, emettono fattura con n. 2 casse previdenziali. Si chiede di sapere se entrambe le casse previdenziali vanno indicate nel rigo delle operazioni non imponibili e si precisa altresì che per quei professionisti con regime ordinario il programma non consente l'inserimento manuale dell'importo delle 2 casse rilevando il seguente messaggio: il valore delle somme non imponibili per 770 non può superare il valore delle somme non imponibili.

Pertanto si chiede come procedere per una corretta gestione delle Certificazione Unica per entrambi le categorie dei professionisti. 

Risposta

Come indicato nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2018 al punto 4 della Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi “va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta” si specifica poi che “il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato”. Di conseguenza l’importo della cassa professionale (es. cassa commercialisti, geometri, ingegneri architetti, ecc..) non deve comparire nella Certificazione Unica in quanto sul tale importo non deve essere calcolata la ritenuta d’acconto.

 

Diverso invece per la percentuale di rivalsa relativa alla Gestione Separata dell’INPS (che spesso si applica in caso di “doppia cassa”), in quanto quest’ultima deve essere indicata al punto 4 della Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi in quanto, facendo parte del compenso, è assoggettata a ritenuta d’acconto.

 

Per quanto riguarda gli appartenenti ai regime dei minimi o dei forfettari, le istruzioni al punto 4 indicano che “Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente punto va altresì indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7. Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 deve essere riportato nel presente punto l’intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.”

 

Dott. Marco Allegretti 08/11/2018         

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