Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
20 Novembre 2018

La Giunta Comunale ha deliberato un contributo a favore di una associazione locale che ha curato una rassegna teatrale estiva. Il pagamento del contributo è condizionato ad un rendiconto da parte dell’associazione stessa al quale dovrà allegare copia di documenti validi ai fiscali

 

L’associazione non ha avuto introiti perché gli spettacoli prevedevano l’ingresso libero e le spese sostenute sono riferite al pagamento di  compagnie dialettali che hanno materialmente fatto lo spettacolo .

 

Per questi pagamenti non vi sono fatture ma i rappresentanti legali delle singole compagnie teatrali hanno rilasciato una ricevuta di quietanza per “contributo per attività istituzionale anno 2018” dichiarando che  

 

Il predetto contributo non è soggetto ad iva per carenza dei presupposti di cui all’art. 4 del DPR 633 del 26/10/1972 e successive modifiche in quanto non ha natura di impresa e non può essere assoggettato a ritenuta di acconto nella misura del 4% in base all’Art. 28 del DPR 29/09/1973 n. 600 in quanto la compagnia non è gestita in forma di impresa

 

Allego comunque, per darvi possibilità di verificare più comodamente, copia di una di queste ricevute.

 

Si chiede pertanto se il documento può essere ritenuto corretto fiscalmente parlando e se quindi il Comune può erogare il contributo.

 

 

Risposta

In materia di trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche, la circolare n. 34 del 22/11/2013 dell’Agenzia delle entrate, nel distinguere tra corrispettivo e contributo afferma che “dal punto di vista del trattamento tributario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le erogazioni qualificabili come contributi, in quanto mere movimentazioni di denaro, saranno escluse dall’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni rilevanti ai fini dell’imposta in esame vi saranno assoggettate.”

 

La risoluzione del 18/08/1990 prot. 11/803 del Ministero delle Finanze, citando la risoluzione n. 11/027 del 11/01/1988, prevede “la non applicabilità al contributo erogato alle associazioni in argomento dagli enti pubblici della ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 sia qualora il contributo medesimo assuma esplicitamente la natura di un reale contributo in conto capitale sia quando il contributo stesso è erogato per consentire alle associazioni de qua di promuovere attività per il perseguimento dei fini istituzionali e sempre che dette attività non assumano il carattere della commercialità, è da ritenere che l'ente erogante possa essere esonerato dall'applicazione della ritenuta di cui al citato art. 28 del D.P.R. n.

600/1973 quando risulti esplicitamente e formalmente dalla delibera di concessione del contributo che questo è concesso ad un'associazione, classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il compimento dei fini istituzionali e non per lo specifico svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle d'istituto, assumono la natura commerciale”.

 

Il richiedente ha unito in un’unica comunicazione sia l’autocertificazione dell’assenza dei requisiti per l’applicazione dell’IVA e dell’assenza dei requisiti per l’applicazione della ritenuta di cui sopra, che la ricevuta della compagnia dialettale.

 

Volendo, sarebbe stato maggiormente preciso allegare una diversa ricevuta (la compagnia dialettale non è tenuta a fattura visto che pare non svolga l’attività con il requisito della commercialità) per la somma percepita.

 

In ogni caso la ricevuto avrebbe dovuto avere l’applicazione di una marca da 2 euro se l’importo eccede i 77,47 € (ex 150.000 lire).

 

Infine si evidenzia, che seppure prassi diffusa, l’autocertificazione per l’esclusione da IVA e da Ritenuta non esonera completamente da responsabilità il Comune in caso sia palesemente chiaro che l’attività è svolta in forma commerciale.

 

Dott. Marco Allegretti 08/11/2018         

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