Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiIl proprietario di un immobile ha un alloggio (unica particella catastale). Questo alloggio è stato predisposto (o almeno così lui dice) con tre angoli cottura e tre bagni individuali per poterlo affittare a cittadini stranieri che possano soggiornarvi creando tre famiglie distinte. La mia domanda è: posso creare, come mi viene richiesto, tre famiglie separate? Si tratterebbe di cittadini che tra di loro non hanno alcun rapporto di parentela. Ma, per quanto riguarda la registrazione del contratto d’affitto, il proprietario dovrà registrare tre contratti distinti (anche se l’alloggio è unico)? Lui intenderebbe metterlo a disposizione a titolo gratuito, pertanto, intenderebbe presentarmi solamente di una DSAN a corredo dell’Istanza di richiesta di residenza-Allegato 1 senza alcuna registrazione. E’ corretto quanto mi viene richiesto? Posso procedere?
Primo problema, le famiglie coabitanti nella stessa unità abitativa
Le trascrivo uno stralcio delle istruzioni dell’Istat sulla materia, contenute nella pubblicazione: “Metodi e Norme” del 1992, che rimangono a tuttoggi in vigore:
“[…] È stato così ben definito il concetto di “famiglia anagrafica” nel senso che per la formazione di essa è sufficiente che le persone che la costituiscono coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi. Ciò nella considerazione che compito dell’anagrafe è quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalità amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti, ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto le “famiglie anagrafiche”, in armonia con la funzione caratteristica dell’anagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto.
Un particolare cenno merita la posizione dei domestici, autisti, giardinieri e simili che coabitano con la famiglia del datore di lavoro. Per essi il precedente regolamento prevedeva l’istituzione di una particolare scheda individuale nell’ambito della stessa famiglia anagrafica come “membri aggregati”. L’attuale regolamento non consente una normativa particolare, per cui saranno iscritti in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia predetta da vincoli affettivi, nel qual caso costituiranno famiglia anagrafica unica.
La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica - art. 4 - viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.
La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art. 4.
Invece, non costituiscono famiglia anagrafica a se stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori.
Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona. […]”
Per quanto riguarda invece la dichiarazione anagrafica e i relativi allegati sarà necessario che ognuno dei tre nuclei faccia un’istanza diversa dagli altri. Gli allegati, compresa la dichiarazione sulla disponibilità dell’alloggio, potranno essere tranquillamente fotocopiati, annotando sopra che l’originale è inserito in una delle tre.
A mio avviso la situazione rappresentata, anche qualora dovesse essere regolare da un punto di vista formale - anagrafico, nasconde qualche insidia, relativa alla questione di regolarità dell’alloggio rispetto alle norme urbanistiche; sarà pertanto bene che il vigile che farà gli accertamenti si faccia spiegare dal vostro ufficio tecnico quale debba essere la normativa da applicare ...
Questo aspetto però non ha alcuna rilevanza ai fini anagrafici, serve solo per il necessario coordinamento tra gli uffici comunali, infatti il riconoscimento di tre distinti stati di famiglia, che sembra scontato da parte dell’anagrafe, non preclude un’eventuale sanzione per operazioni irregolari da un punto di vista urbanistico, che il vigile è tenuto a rilevare, specie se configurabili come abusi.
Dr. Agostino Pasquini 07/11/2018
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
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