Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiL’eredità è considerata un'universalità di diritto, e, pertanto, non può essere separata mediante accettazione parziale dell'eredità. Può inoltre essere presentata una dichiarazione di successione contenente solo una parte dell’attivo ereditario: entro un anno dall’apertura della successione infatti, il dichiarare in modo frazionato i beni ereditati non comporta alcuna sanzione; successivamente, e sino al sesto anno compreso, l’omissione della dichiarazione viene sanzionata.
Si chiede se sia corretto inserire in successione solo quegli immobili sui quali il defunto esercitava di fatto un diritto di proprietà sugli stessi escludendo invece quelli per i quali tale diritto non veniva esercitato (nel caso specifico si tratta di terreni agricoli in comproprietà). Nel caso in cui ciò non fosse corretto si chiede quali strumenti ha il Comune per far regolarizzare la posizione catastale e/o contributiva.
Nel caso di specie, si precisa infatti che:
Fino a quando non interviene un eventuale usucapione di tali terreni, i proprietari risultano essere gli eredi, nonostante le aree non siano state dichiarate in successione e pertanto non siano state volturate.
Si chiede se il Comune:
- può obbligare il contribuente ad effettuare una dichiarazione integrativa
- ha l’obbligo di segnalare il mancato adempimento all’Agenzia delle Entrate
- deve semplicemente individuare gli effettivi proprietari di tali immobili (eredi) ed eventualmente, in caso di mancato pagamento delle imposte, procedere ad accertare l’omissione.
In merito a quanto richiesto, si rammenta che nell’attivo ereditario, rientrano:
Altresì, non si considerano compresi nell’attivo ereditario ma devono essere indicati nella dichiarazione di successione:
Non vanno indicati in dichiarazione, in quanto non concorrono a formare l’attivo ereditario:
Stante quanto specificato, le quote dei terreni in comproprietà, dovevano rientrare nell’asse ereditario e quindi nella dichiarazione.
A parer dello scrivente, l’Ente locale può a mezzo di segnalazione qualificata (ambito di intervento n. 3 “Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare”) segnalare la “infedele” successione all’Agenzia delle Entrate, nel contempo individuare gli effettivi proprietari di tali immobili ed eventualmente, in caso di mancato pagamento delle imposte, procedere ad accertare l’omissione.
Dr. Gianluca Russo 05/11/2018
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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