Mancato pagamento delle imposte su immobili in eredità

Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo

Quesiti
di Russo Gianluca
19 Novembre 2018

L’eredità è considerata un'universalità di diritto, e, pertanto, non può essere separata mediante accettazione parziale dell'eredità. Può inoltre essere presentata una dichiarazione di successione contenente solo una parte dell’attivo ereditario: entro un anno dall’apertura della successione infatti, il dichiarare in modo frazionato i beni ereditati non comporta alcuna sanzione; successivamente, e sino al sesto anno compreso, l’omissione della dichiarazione viene sanzionata.

Si chiede se sia corretto inserire in successione solo quegli immobili sui quali il defunto esercitava di fatto un diritto di proprietà sugli stessi escludendo invece quelli per i quali tale diritto non veniva esercitato (nel caso specifico si tratta di terreni agricoli in comproprietà). Nel caso in cui ciò non fosse corretto si chiede quali strumenti ha il Comune per far regolarizzare la posizione catastale e/o contributiva.

Nel caso di specie, si precisa infatti che:

  • L’erede ha effettuato la dichiarazione di successione per gli immobili su cui di fatto i genitori esercitavano un diritto di proprietà;
  • I terreni agricoli in comproprietà con altri, sui quali non veniva esercitato un diritto di proprietà, non sono stati dichiarati in successione.

 

Fino a quando non interviene un eventuale usucapione di tali terreni, i proprietari risultano essere gli eredi, nonostante le aree non siano state dichiarate in successione e pertanto non siano state volturate.

 

Si chiede se il Comune:

- può obbligare il contribuente ad effettuare una dichiarazione integrativa

- ha l’obbligo di segnalare il mancato adempimento all’Agenzia delle Entrate

- deve semplicemente individuare gli effettivi proprietari di tali immobili (eredi) ed eventualmente, in caso di mancato pagamento delle imposte, procedere ad accertare l’omissione.

 

 

 

Risposta

In merito a quanto richiesto, si rammenta che nell’attivo ereditario, rientrano:

  •  beni immobili e diritti reali su beni immobili;
  • i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
  • denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso;
  • rendite, pensioni e crediti;
  • aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
  • navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.

 

Altresì, non si considerano compresi nell’attivo ereditario ma devono essere indicati nella dichiarazione di successione:

  • beni culturali, sottoposti a vincolo precedentemente alla data di apertura della successione, sui quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione;
  • crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.

 

Non vanno indicati in dichiarazione, in quanto non concorrono a formare l’attivo ereditario:

  • i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato con atto pubblico, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;
  • azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
  • le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  • crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice;
  • crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
  • veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico

 

Stante quanto specificato, le quote dei terreni in comproprietà, dovevano rientrare nell’asse ereditario e quindi nella dichiarazione.

A parer dello scrivente, l’Ente locale può a mezzo di segnalazione qualificata (ambito di intervento n. 3 “Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare”) segnalare la “infedele” successione all’Agenzia delle Entrate, nel contempo individuare gli effettivi proprietari di tali immobili ed eventualmente, in caso di mancato pagamento delle imposte, procedere ad accertare l’omissione.

 

Dr. Gianluca Russo 05/11/2018

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