Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Un concorrente prequalificatosi singolarmente non può partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con soggetti che non si sono prequalificati
Servizi Comunali GareApprofondimento di Eugenio De Carlo
Un concorrente prequalificatosi singolarmente non può partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con soggetti che non si sono prequalificati.
Eugenio De Carlo
Con due recentissimi provvedimenti cautelari (v. TAR Puglia, Lecce, Sez. III, ord. n. 352 del 18 ottobre 2018 e Consiglio di Stato, Sez. V, ord. n. 5515 del 16 novembre 2018) la giurisprudenza amministrativa ha espresso un importante, quanto innovativo, principio in tema di partecipazione a procedura negoziata relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, con specifico riferimento alla portata applicativa dell’art. 48, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (“In caso di procedure ristrette o negoziate, ….., l’operatore economico invitato individualmente … ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”).
Infatti, secondo i giudici amministrativi, in conformità all’art. 28 della Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE “Procedura ristretta”, detta disposizione è da interpretare, correttamente e sistematicamente, nel senso di consentire all’operatore invitato (all’esito della fase di pre-qualificazione) come singolo di presentare un’offerta in Raggruppamento Temporaneo solo con soggetti già pre-qualificatisi separatamente come singoli.
Ad avviso della citata giurisprudenza, quindi, nel caso di procedure ristrette, la possibilità di presentare offerte è da considerare limitata alle imprese già selezionate nella fase di pre-qualificazione.
Diversamente, quindi, dalla diversa ipotesi di “imprese prequalificatesi separatamente”, nella fattispecie scrutinata dai giudici, il professionista ricorrente era stato ammesso alla successiva fase di presentazione delle offerte (in esito alla fase di pre-qualificazione svolta e completata dopo l’ “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse e selezione” e la presentazione della domanda di partecipazione alla consultazione degli operatori di mercato, nell’ambito dello svolgimento della procedura negoziata, ex art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per l’affidamento di taluni servizi di ingegneria) come “libero professionista singolo”. Lo stesso professionista, tuttavia, a seguito dell’ “Invito a presentare offerta”, aveva prodotto l’offerta come capogruppo di un (costituendo) Raggruppamento Temporaneo di professionisti con altri due soggetti che avevano partecipato alla fase di pre-qualificazione, già esaurita.
I suddetti provvedimenti, quindi, ritenendo inammissibile la partecipazione del professionista hanno ritenuto legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante, la quale, inoltre, prima di escludere il concorrente, non era tenuta a richiedere allo stesso di partecipare da solo e non in raggruppamento, non risultando tale incombente dover ricadere sulla Pubblica Amministrazione procedente.
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